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ITALIA«La collaborazione dei boss non può essere l'unica via per la libertà»

12.05.21 - 13:37
La Consulta ha depositato l'ordinanza con cui ha affermato l'incompatibilità della misura ideata da Giovanni Falcone
Keystone
«La collaborazione dei boss non può essere l'unica via per la libertà»
La Consulta ha depositato l'ordinanza con cui ha affermato l'incompatibilità della misura ideata da Giovanni Falcone
Al Parlamento italiano è stato dato tempo fino al 10 maggio dell'anno prossimo per trovare un nuovo «punto di equilibrio» e riscrivere l'articolo 4-bis della Legge sull'ordinamento penitenziario.

ROMA - La collaborazione con la giustizia per i boss mafiosi che sono stati condannati all'ergastolo ostativo, non può essere l'unica via per avere accesso alla libertà condizionale. Lo scrive nero su bianco la Corte costituzionale italiana, che ha depositato l'ordinanza integrale con cui, lo scorso 15 aprile, aveva dichiarato la misura non compatibile con la Costituzione italiana.

La decisione della Consulta era stata accompagnata dalla concessione di un anno di tempo al parlamento, affinché riformulasse la norma. Questo perché, scriveva la Corte, «l’accoglimento immediato delle questioni rischierebbe di inserirsi in modo inadeguato nell’attuale sistema di contrasto alla criminalità organizzata». La misura, ideata dal giudice Giovanni Falcone, costituisce infatti un pilastro del sistema per la lotta alle organizzazioni di stampo mafioso in Italia. E una sua immediata revoca avrebbe spalancato le porte del carcere a boss stragisti del calibro di Leoluca Bagarella (il cognato di Totò Riina) e i fratelli Filippo e Giuseppe Graviano.

Una «scelta tragica» per gli ergastolani
E nel dispositivo, la Consulta rimarca come non siano in discussione «il rilievo e l’utilità della collaborazione», quest'ultima «intesa come libera e meditata decisione di dimostrare l’avvenuta rottura con l’ambiente criminale». E che per questo «mantiene il proprio positivo valore, riconosciuto dalla legislazione premiale vigente». Tuttavia, «l'attuale disciplina prefigura una sorta di “scambio” tra informazioni utili a fini investigativi e conseguente possibilità di accedere ai benefici penitenziari». E questo, per l'ergastolano, «può assumere una portata drammatica allorché lo obbliga a scegliere tra la possibilità di riacquisire la libertà e il suo contrario». Una scelta che la Corte definisce «tragica».

L'ostacolo in quell'unica via
Se da un lato non è irragionevole presumere che l’ergastolano non collaborante mantenga vivi i legami con l'organizzazione mafiosa, i giudici rilevano però che «l’incompatibilità con la Costituzione si manifesta nel carattere assoluto di questa presunzione poiché la collaborazione con la giustizia è l’unica strada a disposizione per accedere al procedimento che potrebbe portarlo alla liberazione condizionale». Una collaborazione che quindi non può essere sinonimo assoluto di un sincero e «credibile ravvedimento». E, adottando lo stesso metro, la scelta di non collaborare «può esser determinata da ragioni che nulla hanno a che vedere con il mantenimento di legami con associazioni criminali».

Volendo ridurre all'essenziale: è la possibilità di conseguire la libertà condizionale a rendere compatibile la pena perpetua con la Costituzione italiana. E in questo senso, la disciplina "ostativa" «mette in tensione questo principio». Detto questo, la Consulta ha riconosciuto che «un proprio intervento meramente demolitorio potrebbe comportare effetti disarmonici», compromettendo quelle che sono le esigenze di prevenzione e sicurezza collettiva. Ecco perché sono stati concessi 12 mesi di tempo al legislatore - con appuntamento già fissato al 10 maggio 2022 - per affrontare la materia e individuare «il punto di equilibrio» tra le possibili alternative, riscrivendo l'articolo 4-bis della Legge sull'ordinamento penitenziario. Una data cerchiata in rosso a Montecitorio e sui calendari appesi nelle celle dei 1'271 detenuti in regime di 41bis - il cosiddetto "carcere duro" - in Italia.

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