di Raoul Ghisletta, segretario VPOD Ticino
La buona scuola è fatta anche dalla risoluzione di problemi puntuali, che le docenti e i docenti segnalano. Nel corso dell’anno scolastico 2022/2023 numerose sono state le segnalazioni al Sindacato docenti VPOD Ticino. Lo scorso 5 giugno ha avuto luogo il primo tavolo sindacale docenti con la partecipazione della neoeletta consigliera di Stato Marina Carobbio Guscetti (responsabile del Dipartimento educazione cultura e sport - DECS), che ha affrontato una decina di temi portati dai sindacati. In questo articolo segnaliamo anche il caso interessante (risolto) di una docente registrata a sua insaputa da un’allieva, ciò che comporta una violazione della sua personalità.
Sedi di servizio dei docenti speciali comunali
La Sezione scuole comunali sensibilizzerà i grandi comuni in merito all’attribuzione ai docenti speciali di una sede scolastica principale e sulla necessità di pagare le trasferte dalla sede principale di lavoro alle altre sedi d’insegnamento (secondo le norme legali).
Obblighi per i docenti speciali attivi presso due Comuni
Gli obblighi di servizio e di aggiornamento per i docenti speciali comunali che hanno due (o più) datori di lavoro devono essere concordati tra gli istituti comunali, in modo da non sovraccaricarli.
Riconoscimento dell’esperienza di docente comunale
Dal 1. settembre 2023 il Consiglio di Stato introdurrà nuove regole per il riconoscimento dell’esperienza professionale quale docente comunale nel caso di assunzione presso il Cantone come docente di lingua e integrazione o come docente di scuola media. Il Sindacato VPOD aveva fatto tre ricorsi al Tribunale cantonale amministrativo per ottenere un miglioramento della situazione.
Durata della validità delle lezioni di prova
Il Dipartimento chiarirà la durata della validità delle lezioni di prova effettuate da un docente per le scuole medie e per le scuole medie superiori.
Abilitazione dei docenti nelle scuole professionali
Il Dipartimento fornirà i dati relativi ai docenti che attendono di essere abilitati nelle scuole professionali e quindi di accedere alla nomina. Ci sono varie configurazioni nei percorsi di abilitazione e ci sono dei ritardi nell’invio dei docenti alla formazione abilitante. Le abilitazioni all’estero possono essere fatte, ma necessitano di un riconoscimento federale da parte del SEFRI.
Supplenze nelle scuole cantonali
I docenti dovrebbero essere impiegati nelle supplenze interne (fino a 3 ore settimanali), tenendo conto del loro grado d’occupazione.
Nomina degli operatori scolastici specializzati
La legge è silente sulla nomina degli operatori scolastici specializzati citati dagli art. 79a/81 LORD. Contrariamente ai docenti gli operatori scolastici specializzati non devono essere abilitati. Pertanto se hanno superato il periodo di prova, devono essere nominati, qualora il posto sussiste. Il Dipartimento informerà il sindacato sulla verifica in merito.
Calcolo art. 50 Regolamento dipendenti Stato
Per i docenti le ore effettive di assenza (per la deduzione salariale) vengono calcolate in base alle 24/25 ore lezione a settimana moltiplicate 37,5 settimane d’insegnamento. Il sindacato ha chiesto di rivedere la formula dell’art. 50 RdS, dato che essa non considera le due settimane obbligatorie di disponibilità (art. 44 LORD) prima dell’inizio dell’anno scolastico e dopo la fine dello stesso. La questione rimane irrisolta.
Onere di lavoro dei docenti
Verrà istituito un gruppo di lavoro sull’onere dei docenti, in particolare del carico burocratico.
Valutazione dei docenti
Un gruppo di lavoro affronterà il tema della valutazione dei docenti (prevista dalla LORD) dopo l’implementazione della valutazione per le figure scolastiche direttive.
Sicurezza STI nelle aule
Lo STI è una televisione - tablet gigante su carrello con cavo libero di muoversi nell'aula (ma il fornitore in realtà indica che lo STI deve essere scollegato da tutti i cavi in caso di spostamento). Si chiede una verifica rispetto al rischio cadute (vedi anche punto 11 dell'opuscolo SUVA “Basta cadute negli uffici”).
Quando la docente viene registrata dall’allieva
Una docente di una scuola professionale è stata registrata a sua insaputa, in aula e nel corridoio, mediante telefono cellulare da un’apprendista maggiorenne. Le registrazioni sono fatte pervenire alla direzione per motivi poco chiari. Ritenendo tale circostanza lesiva della sua personalità, la docente si è rivolta ad un avvocato del Sindacato VPOD.
Senza entrare troppo nel dettaglio delle distinzioni tra registrazioni (di qualsiasi tipo) relative a fatti “privati” o “pubblici”, tra sfera “segreta” e “privata” delle persone registrate e, non da ultimo, considerando che non è privo di importanza determinare l’utilizzo della registrazione (la divulgazione su social, ad esempio, è sempre da qualificare negativamente), l’avvocato ha contattato , prima di qualsiasi altra iniziativa di tipo giudiziario, civile o penale, la direzione della scuola per segnalare la posizione della docente e conoscere le intenzioni della direzione.
Una registrazione a insaputa del registrato è di principio illecita, anche se effettuata nei confronti di chi sta svolgendo una funzione pubblica (ciò che comunque non è necessariamente il caso di registrazione effettuata nei corridoi della scuola). Il legale ha pure sottolineato che anche nell’eventualità che l’autore della registrazione pretenda vi sia una giustificazione, la divulgazione a terzi estranei alla comunicazione sarebbe illecita. L’avvocato ha quindi chiesto alla direzione di verificare l’entità delle registrazioni, il loro contenuto e la loro eventuale divulgazione, non da ultimo al fine di poterne chiedere la distruzione.
La risposta della direzione della scuola è stata esaustiva. Il “percorso” delle registrazioni è stato verificato e le stesse sono state cancellate in presenza della direzione stessa. L’apprendista è stata formalmente ammonita (il docente registrato sull’ammonimento non si è espresso, non essendo di sua competenza). La problematica è quindi stata risolta.