Giancarlo Jorio, già municipale di Giubiasco
Signor sindaco, non prova disagio a ricandidarsi? E ciò vale anche per i municipali e per i consiglieri comunali.
Va forse fiero della clamorosa omissione di costituire la Città parte di un procedimento sia civile, sia penale, per il mancato incasso di un ingente importo per la dolosa omissione di un atto dovuto per obblighi di legge?
Dopo avere accertato la mala gestione con la quale l’ex sindaco di Giubiasco Andrea Bersani, in seguito vice sindaco di Bellinzona, condivide che si è reso responsabile di una grave omissione degli obblighi che la carica impone?
Con quali argomenti intende chiedere fiducia al cittadino che dovrà eleggere le istituzioni comunali per il prossimo quadriennio?
Il fatto è noto per il baccano sui media che ancora non si è spento.
Correva l’anno 2002 quando il municipale di Giubiasco Andrea Bersani, per l’allora sindaco Mauro Dell’Ambrogio, ha firmato, con la comminatoria di misure penali, l’ordine municipale di sospensione dei lavori per una discarica abusiva privata, l’ordine di contravvenzione e l’intimazione di presentare una domanda di costruzione in sanatoria, indicando che per gli abusi edilizi “… è data ogni responsabilità ai contravventori sopraccitati per qualsiasi danno a cose o a terzi che si dovessero verificare a seguito del deposito abusivo…”.
È noto anche il “disastro” per le precipitazioni del 13 luglio 2008. La discarica privata e abusiva di Scarpapè è scivolata a valle e il danno causato è valutato dell’ordine di 7-800 mila franchi.
L’importo è stato esborsato dal Comune, intervenuto con tempestività per il di ripristino della funzionalità di strade e canalizzazioni.
Avrebbe dovuto essere ricuperato con una procedura ordinaria o con una causa civile contro i responsabili del danno, così come intimato con la citata decisione municipale del 2002.
Per il palese conflitto d’interesse l’ex sindaco Andrea Bersani e l’allora municipale Züger avrebbero dovuto farsi da parte e lasciare ad altri il compito di procedere.
L’allora municipio di Giubiasco, in seguito il municipio di Bellinzona, benché sollecitati a tutti i livelli nel quadro e con i mezzi che la legge consente, non hanno mai deciso di procedere al recupero dell’importo anticipato dal Comune per i danni causati da privati per un abuso edilizio lasciando che l’onere, dell’ordine di 7-800 mila franchi, restasse tutt’ora a carico del cittadino contribuente.
L’obbligo di segnalazione al consiglio di Stato in qualità di autorità di vigilanza sui comuni non è mai stato esercitato da chi ne aveva il dovere e la competenza, siano esse persone con cariche istituzionali comunali, siano essi alti funzionari garanti della legalità delle decisioni comunali.
Delle responsabilità sotto il profilo penale se ne è occupato anche il ministero pubblico in conseguenza della segnalazione di un privato cittadino che chiedeva di determinarsi per l’ipotesi d’infedeltà nella gestione pubblica, di abuso di autorità e quant’altro imputabile.
Si ha notizia che in assenza di una parte il Ministero pubblico ha formalmente archiviato il caso nel 2020.
È troppo facile per la giustizia penale ticinese “mettere via senza prete”, senza avere verosimilmente sentito le persone a conoscenza dei fatti, senza alcuna motivazione resa pubblica, un caso nel quale si è fatto dell’omertà il pregio degli obblighi e dei doveri che una carica istituzionale impone.
Detto che il ministero pubblico non abbia riscontrato fatti di rilevanza penale, ciò non inficia le responsabilità politiche d’infedeltà nella gestione pubblica, di abuso di autorità e quant’altro imputabili alle istituzioni comunali e ai suoi rappresentanti.
Considerata l’evoluzione della carica istituzionale gestita da persone elette nei Comuni e retribuita giusto una prestazione professionale, per rapporto alle responsabilità personali che gli eletti dovrebbero assumere, è ancora attuale la legislazione per la vigilanza sui Comuni (LOC - vigilanza art.194 e segg.)?
È fuori dubbio che occorre il coraggio d’intervenire con tempestività contro la crassa mala gestione nelle amministrazioni comunali.
S’impone una puntuale revisione della legge per rapporto alle responsabilità dei municipali e di chi deve farsi garante della legalità delle decisioni.
Nel caso concreto senza remore e favori, ma su tutto, senza “mettere via senza prete”, nella totale assenza di trasparenza fatti di estrema gravità che non giovano a rafforzare fondamentali principi di fiducia.
A Bellinzona vale il principio che una fedina pulita non sia garanzia di un’illibata amministrazione.