STAN - Società ticinese per l'arte e la natura
Presa di posizione contro la Legge federale sull’approvvigionamento sicuro dell’elettricità mediante le energie rinnovabili
(votazione federale del 9 giugno 2024).
1) La Società ticinese per l'arte e la natura (STAN) condivide gli obiettivi generali di una Svizzera non più dipendente da energie fossili e, di conseguenza, fondata su energia rinnovabile al 100%: ma una politica coerente, che persegue questi obiettivi, deve evitare di entrare in conflitto con la priorità della conservazione delle basi naturali della vita (art. 2 cpv. 4 Costituzione federale, CF), della biodiversità, del paesaggio e del patrimonio architettonico (art. 78).
La pianificazione delle infrastrutture energetiche deve essere proposta previa attenta ponderazione degli interessi in causa (art. 3 OPT) – attribuendo a ciascuno di essi la medesima importanza – e previa una consultazione pubblica.
2) La Costituzione federale contiene norme fondate sul principio della tutela di una pluralità di interessi aventi la medesima importanza. Essa, infatti, attribuisce il medesimo peso, da una parte, all’interesse alla conservazione di un ambiente intatto e del patrimonio naturale e culturale (articoli 73 Sviluppo sostenibile, 74 Ambiente, 75 Pianificazione del territorio, 76 Acque, 77 Foreste, 78 Natura e Paesaggio, CF) e, dall’altra,
all’interesse a un adeguato approvvigionamento energetico rispettoso dell’ambiente (art. 89 cpv. 1 Politica energetica).
3) Il principio della pluralità degli interessi da tutelare è cruciale anche per l’elaborazione delle leggi: il Legislatore deve tenere conto in modo adeguato ed equo degli interessi contrastanti. Egli viola la Costituzione quando emana disposizioni che promuovono unilateralmente solo determinati interessi e che, in particolare, non tengono conto del principio della pari importanza degli interessi opposti, riconosciuti dalla Costituzione.
La modifica legislativa in votazione il 9 giugno sovverte questo equilibrio tra gli interessi esistenti enunciati dalla Costituzione e dalle leggi, privilegiando la politica energetica a discapito degli altri interessi (per esempio la conservazione di un ambiente intatto e del patrimonio naturale e culturale).
4) La Legge federale sull’approvvigionamento sicuro dell’elettricità mediante le energie rinnovabili (modifica della Legge sull’energia e della Legge sull’approvvigionamento elettrico) in votazione il 9 giugno prevede la modifica di quattro leggi: legge sull’energia, legge sull’approvvigionamento elettrico, legge sulla pianificazione del territorio, legge forestale.
Essa costituisce una minaccia per il nostro patrimonio naturale e culturale poiché l'interesse per l'energia elettrica accessibile in quantità sufficiente in qualsiasi momento viene anteposto in modo quasi assoluto e prevarica sull'interesse, contrapposto, alla conservazione della natura (foreste, biotopi ecc.), del paesaggio intatto e del patrimonio architettonico di pregio, che è completamente subordinato agli interessi energetici e considerato, se del caso, sacrificabile.
5) Analizzando, in particolare, i nuovi articoli 10-14 (Pianificazione e sviluppo delle energie rinnovabili) della Legge sull’energia (LEn) in votazione si constata un ulteriore peggioramento delle disposizioni introdotte nella LEn (2016) e nella Legge sulla pianificazione del territorio (art. 18a LPT, 2 2007) che già all’epoca tendevano a relativizzare e a indebolire la protezione del paesaggio, dei siti come pure delle acque e dell’ambiente in generale.
Di seguito gli articoli che il Parlamento propone con la modifica di diverse leggi e che non possono essere sostenuti dalla STAN: - art. 12 cpv. 2 cpv 2bis (nuovo) Legge sull’energia (LEn): Stralcio del divieto assoluto finora vigente di costruire nuovi impianti di produzione in biotopi di importanza nazionale e nelle riserve per uccelli acquatici e di passo. Il divieto viene relativizzato e soppresso in presenza di alcune condizioni.
- art.12 cpv. 3 LEn, nuova ultima frase: “(…) L’interesse nazionale prevale su interessi di importanza cantonale, regionale o locale”.
Con questa frase i progetti di nuovi impianti di produzione, che possono rivendicare di essere di interesse nazionale, ottengono l’assoluta priorità rispetto a qualsiasi interesse alla protezione che non abbia importanza nazionale. Questo significa che anche oggetti protetti cantonali e locali molto importanti possono essere sacrificati a piacimento nella misura in cui ostacolino un previsto nuovo impianto di produzione.
- art. 12 cpv. 3bis (nuovo) LEn: “Nel caso di un oggetto iscritto in un inventario ai sensi dell’art. 5 Legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) può essere presa in considerazione una deroga al principio secondo cui l’oggetto deve essere conservato intatto. In tal caso è lecito rinunciare a provvedimenti di protezione, di ripristino, di sostituzione o di compensazione”.
Il nuovo capoverso 3bis si riferisce a progetti che pregiudicano un oggetto che è inserito in un Inventario giusta l’art. 5 LPN. La prima frase dice che una deroga alla conservazione integrale può essere presa in considerazione; questo è quanto già prevede l’art. 6 LPN. La seconda frase amplia l’effetto della deroga rendendo possibile la rinuncia a ogni misura di protezione, di ripristino, di sostituzione o di compensazione.
Questa dispensa annulla quanto previsto dall’art. 6 LPN, il quale esige obbligatoriamente che in caso di lesione di un oggetto iscritto
in un Inventario debbano essere prese delle misure di ripristino o di sostituzione. - art. 13 LEn: Modifiche nel riconoscimento dell’interesse nazionale per alcuni impianti di produzione
Secondo l’art. 12 LEne il Consiglio federale stabilisce in linea generale i criteri di grandezza e importanza che conferiscono a un impianto di produzione un interesse nazionale (Art. 12, cpv. 1,2,4 e 5). L’art. 13 autorizza inoltre il Consiglio federale a riconoscere un interesse nazionale anche a impianti che non raggiungono la grandezza e l’importanza giusta l’art. 12.
Secondo il vigente art. 13 questa facoltà ha carattere eccezionale (“eccezionalmente”); essa rientra nell’ambito di valutazione del Consiglio federale (“Il Consiglio federale può…”). Con la nuova legge la cosa cambia: finché non è raggiunto l’obiettivo di incremento della produzione
di elettricità da fonti rinnovabili, il Consiglio federale deve riconoscere l’interesse nazionale anche ad impianti che non ottemperano ai criteri dell’art. 12, se essi possono dare un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi di incremento della produzione e se il Cantone dove è previsto l’impianto lo richiede (nuova versione dell’art. 13 cpv. 1).
Il Consiglio federale non può più prendere in considerazione, nella sua decisione sull’impianto previsto, eventuali siti alternativi che abbiano un
minor impatto (stralcio del vigente cpv. 2 dell’art. 13).
- art. 18a della Legge sulla pianificazione del territorio (LPT) a cui si aggiungono ulteriori deregolamentazioni:
• l’esonero dall’obbligo di autorizzazione edilizia viene ora esteso agli impianti solari sulle facciate (cpv. 1)
• strutture per la produzione di energia solare su aree con 15 o più parcheggi sono considerate in linea di principio conformi alle norme di zona (nuovo cpv. 2 bis).
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Assolutamente fatale per il quadro paesaggistico e per il patrimonio costruito è la soppressione dell’obbligo di autorizzazione edilizia per tutti gli impianti solari sulle facciate.
Le facciate sono il volto di un edificio e ne determinano il suo valore estetico. Se cade l’obbligo di sottostare a una procedura edilizia, ciò ha come conseguenza che nella grande maggioranza degli stabili potrebbero essere istallati impianti solari di qualunque tipo, senza che l’autorità abbia preliminarmente esaminato il progetto e ne abbia appurato la conformità alla legge, l’inserimento nel contesto costruito e/o naturale e l’adattamento ai luoghi.
Se dopo la sua istallazione risultasse poi che il progetto non è sufficientemente adattato, all’autorità resterebbe solo la possibilità di
intraprendere un intervento di polizia edilizia al fine di ripristinare la legalità. Ma gli interventi di polizia edilizia sono notoriamente poco amati, sia dalle autorità che dai promotori; essi infatti possono a seconda dei casi comportare che – a investimento effettuato – si debba disporre il ripristino o la correzione dei lavori già eseguiti.
Già solo per la citata modifica dell’art. 18a cpv. 1 LPT, la revisione di legge posta in votazione il 9 giugno 2024 contiene un inaccettabile potenziale danno per il patrimonio storico-architettonico del nostro paese.
A questo aspetto si aggiunge il diritto dei vicini che viene annientato, poiché dovrebbero sopportare inermi una modifica importante del loro quadro di vita.
- art. 5a Legge forestale:
Art. 5a Impianti eolici
1 Gli impianti eolici, incluse le loro vie di collegamento, siti in foreste sono considerati vincolati all’ubicazione se sono di interesse nazionale e se sono già presenti vie di collegamento stradale utilizzabili per la costruzione e l’esercizio dell’impianto. Occorre fornire la prova dell’ubicazione
vincolata nei casi in cui l’impianto eolico è previsto in una delle aree seguenti:
a. oggetto iscritto in un inventario secondo l’articolo 5 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla
protezione della natura e del paesaggio (LPN);
b. riserva forestale secondo l’articolo 20 cpv. 4 della presente legge;
c. bandita federale di caccia secondo l’articolo 11 della legge del 20 giugno 1986 sulla caccia.
2 Nel caso di impianti eolici situati al di fuori degli oggetti secondo l’articolo 5 LPN, la ponderazione degli interessi avviene conformemente a quanto disposto dall’articolo 3 LPN.
L’attuale articolo 5 LFo concernente il divieto di dissodamento e le deroghe statuisce che quando un’autorità deve decidere se concedere una deroga al divieto di dissodamento autorizzando la costruzione di impianti per l’impiego di energie rinnovabili e di impianti di trasporto e distribuzione di energia, nella ponderazione degli interessi l’interesse nazionale alla realizzazione di questi progetti è considerato equivalente ad altri interessi nazionali, quindi l'interesse per la costruzione di impianti connessi alle energie rinnovabili (produzione, trasporto e distribuzione) non s’impone automaticamente sugli altri (come per esempio quello della conservazione della foresta), mentre con
la proposta di modifica della legge se l’impianto eolico viene riconosciuto di interesse nazionale allora può essere costruito anche in un oggetto iscritto in un inventario federale, in una riserva forestale, o in una bandita di caccia se viene fornita la prova dell'ubicazione vincolata (vale a dire la prova che è possibile edificarlo unicamente in quel determinato luogo).
Nel caso invece di impianti eolici situati fuori da un oggetto censito in un inventario degli oggetti di importanza nazionale andrà garantita unicamente una protezione minima (ex art. 3 LPN).
Per tutti questi motivi la STAN invita, il 9 giugno 2024, a votare NO alla Legge federale del 29 settembre 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili (modifica della Legge sull’energia e della Legge sull’approvvigionamento elettrico).