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BERNAMaggiore protezione dalle epizoozie

25.04.18 - 09:53
Il Consiglio federale sottopone a revisione alcune ordinanze
Maggiore protezione dalle epizoozie
Il Consiglio federale sottopone a revisione alcune ordinanze

BERNA - Durante la seduta del 25 aprile 2018 il Consiglio federale ha deciso di apportare ad alcune ordinanze nel settore della salute degli animali diverse modifiche che, tra le altre cose, rafforzano i provvedimenti di lotta contro diverse epizoozie. Viene inoltre modificato il controllo del traffico di animali: ora tutti gli ovini e i caprini devono essere obbligatoriamente notificati alla banca dati sul traffico di animali e registrati singolarmente.

L'ordinanza sulle epizoozie (OFE) disciplina nella sostanza i provvedimenti di lotta alle singole epizoozie. Visti gli attuali sviluppi della tubercolosi nella selvaggina, con la presente modifica il Consiglio federale ha approvato nuove misure di lotta. Attualmente la Svizzera è indenne dalla tubercolosi negli animali selvatici, tuttavia da tempo nella zona di confine con l'Austria stazionano cervi affetti da tale patologia. Con la modifica dell'OFE ora, in caso di sospetto di tubercolosi nella selvaggina in Svizzera, è possibile prendere immediatamente provvedimenti per evitare il contagio degli effettivi di bovini.

Ulteriori misure per la lotta alle epizoozie - Lo stesso vale per le misure di lotta alla dermatite nodulare contagiosa (lumpy skin disease), una malattia virale bovina dalla quale la Svizzera finora risulta indenne ma che si sta diffondendo molto velocemente soprattutto negli Stati balcanici e potrebbe raggiungere anche il nostro Paese. Con il presente adattamento dell'OFE ora in caso di necessità ai bovini può essere somministrato il vaccino contro la lumpy skin disease, considerato il miglior mezzo di lotta contro l'epizoozia. Grazie a questa misura, in caso di infestazione non è più necessario uccidere automaticamente tutti gli animali dell'effettivo.

L'OFE disciplina inoltre anche la rintracciabilità di ovini e caprini: ora devono essere notificate alla banca dati sul traffico di animali tutte le nascite, gli aumenti e le diminuzioni dell'effettivo, l'importazione e l'esportazione nonché la morte degli animali, come avviene già per i bovini. Un'altra novità è l'obbligo di contrassegnare gli animali di queste due specie con due marche auricolari. Alla notifica della nascita degli animali i detentori di questi animali riceveranno inoltre un contributo per lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale.

Insetti come mangime ittico - Oltre all'OFE, il Consiglio federale ha modificato anche l'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, tra le altre cose in riferimento alle proteine derivate da insetti destinate all'alimentazione di pesci di allevamento. Analogamente all'UE, ora possono essere utilizzate come mangime ittico le proteine di sette tipi di insetti. In futuro sarà inoltre possibile esportare proteine animali trasformate e i sottoprodotti di origine animale potranno essere utilizzati anche per la fabbricazione di concime.

Le maggior parte delle modifiche entra in vigore il 1° giugno 2018. Il nuovo regolamento sulla rintracciabilità di ovini e caprini entra in vigore il 1° gennaio 2020, visto che prima è necessario apportare alla banca dati sul traffico di animali gli adeguamenti tecnici necessari.

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