Vale dal 2021 e solo per chi ha il biglietto singolo, non per gli abbonati. 25% oltre i 60 minuti, 50% oltre due ore
Il diritto all'indennizzo può essere fatto valere anche quando il ritardo è dovuto a casi di forza maggiore, ad esempio una frana o caduta massi
Dal prossimo anno, i viaggiatori dei trasporti pubblici che arrivano a destinazione in ritardo avranno diritto a un indennizzo. Lo ha annunciato oggi il Consiglio federale precisando che il rimborso concerne unicamente chi è munito di un biglietto singolo. Soluzioni per chi dispone di un abbonamento dovranno essere trovate dal settore coinvolto.
Concretamente, si avrà diritto al rimborso del 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo superiore ai 60 minuti e del 50% se superiore alle due ore. Il diritto all'indennizzo può essere fatto valere anche quando il ritardo è dovuto a casi di forza maggiore, ad esempio una frana o caduta massi.
Minimo di spesa - Per contenere l'onere amministrativo per le imprese di trasporto, l'obbligo di indennizzo decade per importi inferiori a cinque franchi (inizialmente il governo proponeva 10 franchi). Ciò significa che può far valere questo diritto chi ha acquistato un biglietto di almeno 20 franchi e ha subito un ritardo superiore a un'ora, o un biglietto di almeno dieci franchi e un ritardo di oltre due ore.
Anche pasti e bevande - Nei casi di ritardo superiore a 60 minuti, le imprese di trasporto sono tenute a offrire ai viaggiatori bevande e pasti, se disponibili a bordo o in stazione e se possono essere ottenuti con un onere ragionevole.
Non tutti i trasporti - Da notare che nessun rimborso sarà corrisposto dalle imprese di trasporto a fune e di navigazione, visto che sono particolarmente influenzate dalle condizioni meteorologiche.
E chi ha l'abbonamento? - Le nuove disposizioni permettono alla Svizzera di allineare i diritti dei viaggiatori alla normativa dell'Unione europea (UE) in materia. Resta ancora da chiarire il rimborso al quale avranno diritto i titolari di abbonamenti. Per loro una soluzione dovrà essere trovata autonomamente dal settore dei trasporti pubblici: per il governo questa dovrà assolutamente essere "equa". Pur non fissando disposizioni in materia, l'esecutivo afferma in una scheda informativa che «i viaggiatori in possesso di un abbonamento, che subiscono ripetuti ritardi e soppressioni, possono richiedere un indennizzo». Le condizioni saranno stabilite dalle singole imprese di trasporto.
L'onere della prova - Il problema degli utenti con abbonamenti è che in genere non possono provare inequivocabilmente di aver subito un ritardo, poiché non sono in possesso di un biglietto per una tratta e una fascia oraria determinate, ricorda l'esecutivo. Per poter far valere un diritto di indennizzo sarà quindi sufficiente rendere verosimile di essere stati vittime di un ritardo. Gli indennizzi saranno valutati caso per caso.
Le disposizioni sui rimborsi sono contenute in una modifica d'ordinanza basata sulla nuova legge federale sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, approvata dal Parlamento nel settembre 2018. In tale revisione d'ordinanza si prevede anche la trasformazione del servizio di assegnazione delle tracce orario in un istituto autonomo della Confederazione, il disciplinamento dei diritti di partecipazione delle imprese ferroviarie alla definizione degli orari e degli investimenti sulla rete ferroviaria nonché l'attribuzione di maggiori competenze alla Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria.