Il Consiglio federale ha adottato una modifica dell’ordinanza "COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione"
Anche ai lavoratori su chiamata sarà riconosciuto il diritto all’indennità per lavoro ridotto.
BERNA - A seguito del crescente numero di casi confermati, il Consiglio federale ha inasprito le misure di contenimento del virus.
Attenuare le ripercussioni - Questa decisione comporta delle conseguenze anche per l’economia ma – diversamente dalla scorsa primavera – ora esistono già le basi legali (cioè la legge COVID-19) che permettono di introdurre provvedimenti mirati per attenuare le ripercussioni della pandemia. Pertanto il margine di manovra rientra adesso nel quadro del diritto ordinario, a differenza di quanto accadeva lo scorso marzo.
Lavoro ridotto - Nello specifico il Consiglio federale ha adottato una modifica dell’ordinanza "COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione", che riconosce anche ai lavoratori su chiamata il diritto all’indennità per lavoro ridotto. L’ordinanza permette di applicare senza interruzione le disposizioni principali sull’indennità per lavoro ridotto durante la pandemia.
Arginare l'impatto economico - Per il Consiglio federale è fondamentale arginare l’impatto economico. L’obiettivo è evitare per quanto possibile chiusure totali di aziende, che comporterebbero conseguenze di ampia portata.
Ciononostante è prevedibile che determinati settori e imprese vengano duramente colpiti. Da quando è iniziata questa crisi il Consiglio federale ha adottato misure di portata storica per attenuare le ripercussioni economiche, con l’obiettivo di preservare posti di lavoro e fonti di redditto. Questo intervento ha permesso di evitare un crollo più grave e molte delle misure potranno essere ancora utilizzate.
• Un esempio è dato dalle prestazioni di sostegno dell’assicurazione contro la disoccupazione, in particolare l’indennità per lavoro ridotto, per la quale il Consiglio federale ha prolungato la durata di riscossione da 12 a 18 mesi. La legge COVID-19 ha permesso di integrare nel diritto ordinario e quindi di perennizzare diverse misure introdotte in primavera in virtù del diritto di necessità.
• La legge COVID-19 fornisce inoltre al Consiglio federale la base legale per consentire ai lavoratori indipendenti e alle persone assimilabili a un datore di lavoro di ricevere l’indennità di perdita di guadagno (IPG) per il coronavirus nel caso in cui debbano interrompere o limitare fortemente la loro attività a seguito delle misure disposte per far fronte all’epidemia di COVID-19.
• Inoltre, questa base legale permette alla Confederazione di co-finanziare provvedimenti cantonali per i casi di rigore a beneficio delle imprese più colpite. La Confederazione e i Cantoni stanno lavorando all’IPG per il coronavirus e alla regolamentazione per i casi di rigore e provvederanno, tenendo conto della legge COVID-19, a una loro rapida attuazione.
• La legge COVID-19 prevede infine misure di sostegno per i settori sport, cultura e trasporti pubblici.
Misure e strategie efficaci - Le misure adottate finora si sono dimostrate adeguate ed efficaci. Il Consiglio federale osserva monitora con costanza gli sviluppi economici ed esamina l’eventuale necessità di intervento.
La strategia di procedere passo per passo e di concentrarsi su misure mirate laddove necessario si è finora dimostrata valida. La scorsa primavera, durante la situazione straordinaria dichiarata a livello nazionale in conformità con la legge sulle epidemie, il Consiglio federale ha potuto emanare ordinanze urgenti secondo il diritto di necessità che si discostano dal diritto ordinario. Nel mese di giugno 2020 è stata revocata la situazione straordinaria, pertanto da allora si applica la situazione particolare secondo la legge sulle epidemie.
Diversamente dallo scorso marzo, il margine di manovra del Consiglio federale rientra di nuovo nel diritto ordinario.
Indennità per lavoro ridotto per i collaboratori su chiamata - La regolamentazione prevede il diritto all’indennità di lavoro a ridotto per i collaboratori su chiamata vincolati da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e impiegati da almeno sei mesi. La modifica entra retroattivamente in vigore il 1° settembre 2020. In tal modo si garantisce a questa categoria di lavoratori un diritto ininterrotto all’ILR da marzo 2020. Il diritto è limitato al 30 giugno 2021.