Si tratta della decisione del TAF in merito al ricorso di due contribuenti che si opponevano alla richiesta di Roma
SAN GALLO - Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha respinto il ricorso di due contribuenti italiani, che si opponevano alla trasmissione di informazioni bancarie a Roma. I giudici sangallesi hanno ritenuto ammissibile questa domanda raggruppata di assistenza amministrativa in materia fiscale. Gli interessati ora possono comunque rivolgersi al Tribunale federale (TF).
Lo scorso febbraio, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha accolto una domanda proveniente dall'Italia riguardo due soggetti, considerati «recalcitranti» ai sensi degli accordi stipulati. Una decisione a cui gli interessati si sono opposti, coinvolgendo il TAF.
In una sentenza pubblicata oggi però, il tribunale non si schiera dalla loro parte. Esso constata infatti che la richiesta italiana soddisfa tutte le condizioni previste dalla Convenzione per evitare la doppia imposizione siglata fra Berna e Roma, dal protocollo aggiuntivo e dall'ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale. I giudici hanno considerato inoltre rispettati i principi definiti dal TF sul tema.
Inoltre, il TAF ritiene che il modello di comportamento che definisce i contribuenti detti recalcitranti permette di escludere ogni sorta di "fishing expedition" (richieste di informazioni generalizzate prive di chiari legami a indagini) da parte delle autorità della vicina Penisola. Questa pratica è esclusa dagli accordi tra Svizzera e Italia.
La domanda contiene dunque tre elementi essenziali. In primis, il gruppo messo nel mirino è descritto nei dettagli e, in secondo luogo, vi sono motivi chiari che lasciando intendere violazioni degli obblighi fiscali. Infine, sono anche indicate precisamente le ragioni per cui tali informazioni bancarie sarebbero utili per le autorità di Roma.