Decisa una proroga fino al 31 dicembre 2022 anche per IPG e aiuti al settore culturale
BERNA - Quale misura transitoria e immediata per i casi di rigore, il Consiglio federale ha adeguato oggi la vigente ordinanza Covid-19 affinché le imprese possano presentare richieste di aiuto fino al 31 marzo 2022 e i Cantoni emettere le fatture destinate alla Confederazione entro il 31 agosto 2022.
Con questa decisione, l'esecutivo risponde al desiderio del Parlamento che, in via precauzionale, durante la sessione invernale ha prolungato la base legale dei programmi cantonali per i casi di rigore durante la discussione sulla revisione della Legge Covid-19. Ciò significa che le imprese danneggiate dai provvedimenti per contenere la pandemia adottati dalle autorità devono essere sostenute finanziariamente anche nel 2022, precisa una nota governativa odierna.
A tale scopo, il Dipartimento federale delle finanze dovrà elaborare un'ordinanza sui casi di rigore per l'anno prossimo che dovrà anche includere provvedimenti in aiuto ai baracconisti. Come finora, si rinuncia a un'indennità generale legata al calo del giro d'affari.
Quale misura immediata, onde garantire il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, il Consiglio federale ha adeguato la vigente ordinanza COVID-19 sui casi di rigore. Secondo il diritto attuale, la Confederazione partecipa ai costi dei provvedimenti cantonali per i casi di rigore soltanto se sono accordati o garantiti dal Cantone entro il 31 dicembre 2021.
Grazie all'adeguamento dell'ordinanza le imprese possono presentare le loro richieste sino a fine marzo 2022 e i Cantoni emettere le fatture destinate alla Confederazione entro il 31 agosto 2022. Le richieste relative ai provvedimenti per i casi di rigore basate sull'ordinanza vigente devono però riferirsi al 2020 e/o al 2021.
IPG e aiuti al settore culturale prorogati fino al 31 dicembre 2022
Per tenere conto della recente decisione del Parlamento in merito alla revisione della Legge Covid-19, il Consiglio federale ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 - dal 31 dicembre 2021 - le basi giuridiche dell'indennità di perdita di guadagno (IPG) e per gli aiuti alla cultura.
Circa la IPG, stando a una nota governativa odierna, le persone che subiscono una perdita di guadagno in seguito ai provvedimenti per combattere la pandemia potranno continuare a ricevere aiuti finanziari nel 2022. Le condizioni per il diritto all'indennità restano invariate.
Poiché determinate categorie di beneficiari possono esercitare un diritto all’IPG per il coronavirus soltanto retroattivamente, il termine per inoltrare le richieste di sostegno adeguato al 31 marzo 2023. I mezzi straordinari pari a 490 milioni di franchi, già previsti dal Consiglio federale, verranno aumentati a posteriori di 1,69 miliardi.
In merito alla cultura, le modifiche alla pertinente ordinanza riguardano principalmente i periodi di tempo per i quali è possibile far valere dei danni e i termini per la presentazione delle richieste di sostegno.
Sono inoltre introdotte alcune precisazioni: le IPG destinate alle imprese culturali e agli operatori culturali nonché le indennità per le organizzazioni culturali amatoriali potranno essere erogate soltanto fino a quando saranno in vigore i provvedimenti statali a tutela della salute. Una volta aboliti i provvedimenti - compreso l'obbligo del certificato Covid - le indennità saranno sospese al termine di un periodo transitorio.
Gli aiuti finanziari d'emergenza per gli operatori culturali e i contributi per i progetti di ristrutturazione saranno invece concessi fino alla fine del 2022, indipendentemente dall'eventuale abolizione dei provvedimenti statali.