La decisione del Tribunale federale sul caso di un vallesano coinvolto in una lite famigliare
SION - Il Tribunale federale (TF) ha accolto il ricorso di un vallesano che protestava contro la decisione dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) di ridurgli le prestazioni assicurative. Secondo la Suprema corte, l'uomo è stato vittima di un'aggressione e non ha - come ritenuto dalla Suva - partecipato a una scazzottata.
Afflitto da contusioni multiple alla spalla, alla scapola, al polso e al coccige, l'assicurato si è ritrovato nell'assoluta incapacità di lavorare. Ma la Suva ha deciso di dimezzare l'indennità giornaliera versatagli dato che l'uomo era stato ferito in una rissa. Per l'istituto "l'assicurato doveva rendersi conto, visto l'atteggiamento del suo avversario, che la situazione gli sarebbe sfuggita di mano; con il suo comportamento si era messo in pericolo e si era esposto al rischio di essere ferito".
In una sentenza pubblicata lunedì, la prima Corte di diritto sociale riconosce che nell'assicurazione infortuni il concetto di rissa è interpretato in modo più ampio rispetto al codice penale. Tuttavia, la persona interessata deve essere stata consapevole del pericolo e ci deve essere un nesso causale tra il suo comportamento e il danno subito.
Esaminando i fatti ciò non pare essere il caso, secondo i giudici del TF. Il giorno dell'incidente, il ricorrente, accompagnato dall'attuale compagna, aveva riportato i bambini alla sua ex moglie al termine del suo diritto di visita. Aveva parcheggiato nel suo vecchio posteggio, aveva accompagnato i bambini all'ascensore e si era soffermato a fumare una sigaretta con il custode.
Il nuovo compagno della sua ex moglie aveva aperto la finestra e aveva protestato urlando dato che aveva utilizzato il loro posteggio. Il ricorrente aveva risposto che se ne stava andando e aveva spostato il veicolo, ma il partner dell'ex moglie era comunque uscito dall'edificio, lo aveva chiamato "stronzo" e "figlio di puttana" e lo aveva spintonato.
A questo punto il custode e la compagna del ricorrente erano intervenuti per dividere i due, ma il ricorrente si era messo tra loro e l'aggressore, per evitare che la situazione degenerasse. L'uomo lo aveva allora colpito più volte alle spalle con un manganello e gli aveva tirato diversi calci. In un altro procedimento era stato condannato qualche mese dopo per lesioni personali semplici, aggressione e insulto.
Per i giudici del TF l'interpretazione dei fatti da parte della Suva e in seguito del tribunale cantonale vallesano, che aveva confermato la decisione di ridurre le indennità giornaliere, non ha fondamento. L'atteggiamento dell'uomo non può essere descritto come "partecipazione a una rissa", neppure in senso lato. Infatti, i primi colpi sferrati contro di lui quando era di spalle al suo avversario erano stati preceduti solo da insulti: non poteva aspettarsi di essere aggredito in questo modo. Non gli si può quindi rimproverare di non aver previsto che l'alterco sarebbe degenerato diventando violento.