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LosannaUfficio non rispetta scadenza, disoccupato non va sanzionato

06.10.22 - 13:15
L'uomo, all'epoca dei fatti ventinovenne, non dovrà restituire le indennità percepite.
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Ufficio non rispetta scadenza, disoccupato non va sanzionato
L'uomo, all'epoca dei fatti ventinovenne, non dovrà restituire le indennità percepite.

LOSANNA - Un uomo di Neuchâtel non deve restituire le indennità giornaliere percepite anche se non ha cercato lavoro prima di poter usufruire dell'assicurazione contro la disoccupazione. Lo ha deciso il Tribunale federale (TF). La cassa di disoccupazione non ha notificato validamente all'uomo la relativa sanzione entro il termine di sei mesi.

Il ricorrente, all'epoca 29enne, si era registrato come disoccupato il 24 marzo 2020 senza aver effettuato prima alcuna ricerca di lavoro. Con un'e-mail del 27 settembre, seguente l'uomo aveva informato l'Ufficio del mercato del lavoro (Office du marché du travail, OMAT) del cantone di Neuchâtel del suo cambiamento di indirizzo. Allo stesso tempo indicava che, in assenza di decisione sulla sospensione della sua indennità, presumeva che l'autorità avesse rinunciato a sanzionarlo per la sua mancata ricerca di un lavoro.

Tre giorni dopo, l'OMAT lo ha informato che la decisione sulla sospensione delle indennità giornaliere gli era stata inviata per e-mail il 13 agosto. Il 9 ottobre, il disoccupato ha ricevuto per raccomandata la decisione di sospensione dell'indennità per otto giorni. In seguito gli è stato chiesto di restituire circa 900 franchi di indennità giornaliere che aveva indebitamente ricevuto.

Dopo che l'OMAT e il tribunale cantonale di Neuchâtel hanno respinto il suo reclamo, l'uomo ha fatto ricorso al TF. Quest'ultimo, in una sentenza pubblicata oggi, ricorda che "il diritto all'indennità è sospeso quando viene stabilito che una persona assicurata non ha fatto tutto quello che si poteva esigere da lei per trovare un lavoro adeguato".

La prima Corte di diritto sociale con sede a Lucerna sottolinea tuttavia che la sospensione decade dopo sei mesi. Questo termine riguarda anche la possibilità di sospendere successivamente il diritto all'indennità. La giustizia neocastellana ha considerato accertato l'invio di un'e-mail il 13 agosto. Anche se questa notifica non era regolare, non poteva essere considerata "nulla". Pertanto, doveva essere efficace anche se la comunicazione regolare - tramite lettera raccomandata - è stata inviata solo all'inizio di ottobre, oltre il termine di sei mesi.

Da parte loro, i giudici federali ricordano che, secondo la giurisprudenza, una decisione non validamente notificata non ha alcun effetto giuridico. In altre parole, il destinatario può essere vincolato da una decisione solo se ne è a conoscenza.

Nel caso specifico, la decisione è stata regolarmente notificata solo il 9 ottobre, quando è stata consegnata al ricorrente. A tale data, il diritto di chiedere l'esecuzione della sanzione era scaduto e quindi l'OMAT non poteva chiedere il rimborso delle indennità già versate.

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