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SVIZZERALa Svizzera rinvia in Germania una domanda d'asilo

05.06.24 - 12:44
Una donna turca già condannata aveva presentato ricorso al TAF.
Deposit Photos
Fonte Taf/ats
La Svizzera rinvia in Germania una domanda d'asilo
Una donna turca già condannata aveva presentato ricorso al TAF.

SAN GALLO - È stato respinto il ricorso presentato da una cittadina turca al Tribunale amministrativo federale (TAF) di San Gallo. La donna aveva presentato l'istanza a seguito del diniego da parte della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), riguardo alla sua richiesta d'asilo, rimandando il caso alla Germania.

Il tutto risale al 28 gennaio scorso, quando la donna, medico, si era trasferita in Svizzera direttamente dalla Germania, presentando domanda d'asilo. Qui vi risiedeva dal 2006 ed era stata espulsa, a seguito della condanna a una pena detentiva - già scontata - per appartenenza a un'associazione terroristica all'estero, oltre al divieto d'entrata e di soggiorno per un periodo di 20 anni.

Secondo i giudici di San Gallo, non ci sono obblighi di diritto internazionale né ragioni umanitarie che giustifichino la responsabilità della Svizzera. La Germania - in base al regolamento Dublino III responsabile dell'esame della domanda d'asilo - ha confermato la presa a carico e la sentenza è definitiva.

«Se una persona cittadina di uno Stato terzo, come ad esempio la Turchia, presenta una domanda d’asilo in Svizzera - si legge nel testo nella sentenza -, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) è tenuta a verificare se un altro Stato Dublino è competente a trattare la domanda».

IL TAF, nella sentenza del 24 maggio, ha quindi confermato la decisione della SEM che, di fronte alla domanda d'asilo inoltrata dalla donna, aveva chiesto «alle autorità tedesche di riprendere il caso», riconoscendo «la loro competenza» e accettando «di farsi carico del caso». La SEM «non è entrata nel merito della domanda d'asilo presentata dalla cittadina turca e ha ordinato il suo trasferimento in Germania».

Cosa dice la sentenza - «Secondo le disposizioni del regolamento Dublino III, l’esame della domanda d’asilo è di competenza della Germania. Un passaggio di competenza alla Svizzera non potrebbe essere giustificato né da impegni assunti a livello internazionale né da ragioni umanitarie. Il divieto di entrata e di soggiorno imposto alla ricorrente non osta al suo ritrasferimento in Germania nell’ambito di una procedura Dublino. Nessun motivo si oppone alla competenza della Germania per l’esame della domanda di asilo della ricorrente».

La condanna - La ricorrente, oggi 50enne, è stata condannata a Monaco per sostegno a un'organizzazione terroristica all'estero. Questa disposizione è stata introdotta nel diritto tedesco nel 2002 per perseguire, tra gli altri, i simpatizzanti dello Stato Islamico.

Secondo la sentenza tedesca, la ricorrente, insieme ad altre nove persone, ha raccolto fondi per il Partito Comunista della Turchia/Marxista-Leninista (TKP/ML) e ha organizzato eventi. Il denaro sarebbe stato utilizzato anche per sostenere il braccio armato del partito.

Dipendenti dell'ospedale in cui lavorava la donna, così come sindacati e altre organizzazioni, si erano opposti alla sua espulsione dalla Germania.

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