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SVIZZERARifiutato ingiustamente il permesso di soggiorno a una giovane siriana

28.08.24 - 12:02
Le autorità friburghesi, dopo 10 anni, dovranno ora concederlo come deciso dal Tribunale federale
Tribunale federale
Fonte Ats
Rifiutato ingiustamente il permesso di soggiorno a una giovane siriana
Le autorità friburghesi, dopo 10 anni, dovranno ora concederlo come deciso dal Tribunale federale

LOSANNA - Le autorità friburghesi dovranno concedere un permesso di soggiorno a una ragazza siriana che vive in Svizzera da dieci anni. Lo ha stabilito il Tribunale federale (TF) che, accogliendo il ricorso della quindicenne, ha fatto riferimento al diritto al rispetto della vita privata.

La storia - La ragazza, nata nel 2009, è arrivata in Svizzera con i genitori e i fratelli nel 2014. La richiesta di asilo della famiglia è stata respinta, ma è stata concessa l'ammissione provvisoria. Nel 2021, l'Ufficio della popolazione e della migrazione del Canton Friburgo ha respinto la richiesta di permesso di soggiorno dell'allieva, decisione poi confermata dal Tribunale amministrativo cantonale.

Il TF ha accolto il ricorso della ragazza con una sentenza del 23 luglio scorso, pubblicata oggi. Le autorità cantonali dovranno concederle un permesso di soggiorno. Nel suo ricorso, la scolara ha invocato il diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Nella sua decisione, la massima corte svizzera fa riferimento alla sua precedente giurisprudenza secondo cui lo statuto conferito dall'ammissione temporanea può, in determinate situazioni, incidere sul diritto al rispetto della vita privata.

Inoltre, secondo la Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, le richieste di permesso di soggiorno di persone ammesse provvisoriamente che si trovano in Svizzera da più di cinque anni devono essere esaminate in dettaglio. Si deve tenere conto dell'integrazione, della situazione familiare e della ragionevolezza di un ritorno nel paese d'origine.

Verosimili concreti svantaggi - Nel caso specifico, i giudici di Losanna hanno ritenuto che lo statuto di ammissione provvisoria comportasse svantaggi specifici in considerazione della durata del soggiorno in Svizzera della scolara e della sua età. Nel complesso, la protezione della vita privata ai sensi della CEDU è violata.

I dettagli - «Data la sua età, la ragazza risente più dei bambini più piccoli degli svantaggi legati all'ammissione provvisoria. Con l'avvicinarsi della maggiore età, i quindicenni hanno un interesse crescente a confermare il loro diritto di essere presenti in Svizzera», vine spiegato.

«Occorre inoltre tenere conto della restrizione alla sua mobilità internazionale», afferma il Tribunale federale. La querelante ha raggiunto un'età in cui può viaggiare all'estero per scopi educativi o nell'ambito di gite scolastiche.

«In particolare, va notato che la ragazza si sta avvicinando alla fine della scuola dell'obbligo e si trova già a dover affrontare la questione della sua ulteriore formazione. A questo proposito, l'ammissione provvisoria potrebbe rappresentare un ostacolo nella ricerca di un posto di apprendistato», le specifiche.

«La giovane ha fatto tutto ciò che ci si può aspettare da lei per la sua integrazione. Date le circostanze, la sua conoscenza del francese e il suo rendimento scolastico sono eccellenti», fa anche notare il Tribunale federale.

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