La loro richiesta era stata rifiutata a causa di presunti legami con il Fronte islamico di salvezza.
Il TAF ha annullato la bocciatura e ha rinviato il dossier alla SEM con l'istruzione di completarlo prima di decidere nuovamente.
SAN GALLO - La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) deve rivedere la richiesta di naturalizzazione di una coppia di algerini, rifiutata adducendo i legami avuti in passato con il Fronte islamico di salvezza (FIS). Secondo il Tribunale amministrativo federale (TAF) il dossier in questione mancava degli gli elementi necessari per poter prendere una decisione con cognizione di causa.
La vicenda - La questione riguarda un Algerino arrivato in Svizzera all'inizio degli anni Novanta, al quale è stato concesso l'asilo nel 1995. Nel 2005 ha sposato una connazionale con un permesso di soggiorno. Nel 2013 la coppia ha presentato una domanda di naturalizzazione, che è stata accolta favorevolmente dalle autorità cantonali vodesi.
Cinque anni dopo, però, la SEM ha informato i postulanti che non soddisfacevano le condizioni a causa della passata appartenenza dell'uomo al Fronte di Salvezza Islamico (FIS), movimento catalogato nel 2004 dal Consiglio federale fra le organizzazioni religiose estremiste. Nella decisione negativa, formalmente emessa nel marzo 2019, la SEM ha anche invocato un rischio per i rapporti tra Svizzera e Algeria se fosse stata accolta la richiesta.
La bocciatura annullata dal TAF - Con una sentenza pubblicata oggi il TAF ha annullato la bocciatura e ha rinviato il dossier alla SEM con l'istruzione di completarlo prima di decidere nuovamente. La corte federale con sede a San Gallo sottolinea che il ruolo della Segreteria di Stato della migrazione nella procedura di naturalizzazione è quello di verificare che il richiedente si conformi all'ordinamento giuridico svizzero e che non comprometta la sicurezza interna del Paese.
A tal fine la SEM inoltra le richieste per il passaporto rosso-crociato al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). Essa può inoltre consultare altri organi come la Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) o il Ministero pubblico della Confederazione (MPC). Tuttavia non è esentata dall'effettuare una propria valutazione di queste indicazioni di esperti, sottolinea la Corte.
In base alle indicazioni dei servizi consultati - che fra l'altro ritenevano che la naturalizzazione della coppia avrebbe "nuociuto considerevolmente" ai rapporti con l'Algeria - la SEM ha concluso che l'interessato fosse "sempre stato un sostenitore del FIS".
Nelle motivazioni il TAF nota però che una relazione del consigliere per la sicurezza non era stata comunicata, neppure parzialmente, alle persone interessate e che queste non erano state in grado di commentarne il contenuto. Inoltre il riassunto dei documenti del SIC è incompleto e non rispecchia fedelmente il loro contenuto.
In particolare non è stata ripresa l'affermazione secondo cui non vi sono prove attuali che il postulante alla naturalizzazione abbia rapporti sospetti con i jihadisti. I sospetti di simpatia verso la FIS si basano quindi solo su attività molto vecchie, notano i giudici.
In conclusione la SEM non ha indagato sul caso in base alla sue competenze, ai requisiti della procedura e alle circostanze del caso. I giudici sottolineano che, in assenza di elementi sostanziali, il rifiuto delle domande non poteva basarsi su una motivazione convincente.