Lo ricorda in un opuscolo pubblicato oggi l'Ufficio federale della sanità pubblica.
Per danno grave non s'intendono gli effetti secondari abituali, ma conseguenze a più lungo termine.
BERNA - Benché finora effetti secondari severi imputabili ai vaccini contro il coronavirus siano assai rari, in caso di problemi il produttore, la persona che vaccina, l'ospedale o, a titolo sussidiario, la Confederazione, possono essere tenuti per responsabili.
Lo ricorda in un opuscolo pubblicato oggi l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), secondo cui anche per i preparati anticovid valgono le disposizioni in vigore.
Il "danno grave" - Per danno grave non s'intendono gli effetti secondari abituali (febbre leggera, mal di testa, dolori muscolari, rigonfiamento e indurimento della parte del corpo vaccinata, arrossamenti), bensì conseguenze a più lungo termine che pregiudicano la salute o si ripercuotono negativamente sul piano economico, come un'incapacità provvisoria o duratura della capacità lavorativa.
Chi risponde - Il fabbricante risponde del danno qualora il prodotto sia difettoso, per esempio se il problema è addebitabile alla concezione del preparato o alla produzione, e se il vaccino è stato somministrato come previsto.
Il medico o il farmacista che amministra il vaccino è tenuto ad informare il paziente della natura e dei rischi del prodotto nel caso del Covid-19, come per tutte le altre vaccinazioni, affinché la persona interessata possa dare un consenso informato.
Non tutti i rischi sono noti - Le informazioni riguardano i rischi frequenti e rari, nella misura in cui sono noti e possano avere conseguenze severe. L'UFSP precisa tuttavia che non tutti i rischi sono al momento conosciuti, per esempio i danni a lungo termine.
Il dovere di diligenza riguarda ugualmente l'amministrazione corretta del vaccino. È solo quando questo dovere non viene rispettato e la altre condizioni di responsabilità sono adempiute che il centro di vaccinazione o la persona che ha somministrato il vaccino possono essere tenuti per responsabili.
Indennizzo speciale - È solo quando la vaccinazione viene ordinata o raccomandata dalle autorità che si applica un sistema di indennizzo speciale, se né il fabbricante o la persona che ha somministrato il preparato sono responsabili, e se i danni non sono assunti dalle assicurazioni sociali o private. Si parla in questo caso di "responsabilità sussidiaria". La Confederazione può così accordare singolarmente un indennizzo o riparazione morale fino a un massimo di 70 mila franchi.
Il fatto che l'UFSP elabori e pubblichi raccomandazioni di vaccinazione non giustifica una qualsivoglia responsabilità da parte sua. I medici non sono tenuti a rispettare le direttive e le raccomandazioni. La decisione di eseguire la vaccinazione è sempre della persona interessata e di chi amministra la dose.