La divergenza riguarda la soglia d'entrata. Si dovrà andare in conciliazione
BERNA - Sarà necessario ricorrere alla Conferenza di conciliazione per appianare le divergenze tra i due rami del Parlamento in merito al progetto di riforma del Secondo pilastro. Il pomo della discordia è l'ammontare della soglia d'entrata nel sistema.
Attualmente per essere soggetti alla LPP occorre disporre di un salario annuo di 22'050 franchi. Oggi gli Stati hanno ribadito - con 32 voti contro 8 - la necessità di abbassare tale soglia a 17'208 franchi, allo scopo di assicurare un numero maggiore di lavoratori.
Ieri il Nazionale ha detto di non essere disposto a scendere al di sotto di 19'845 franchi. Per la maggioranza della Camera del popolo, la proposta degli Stati comporta notevoli costi amministrativi, e molti lavoratori saranno quindi sottoposti alla LPP per una rendita pensionistica relativamente bassa.
Gli altri aspetti principali della riforma sono già stati adottati nelle sedute precedenti. Il Parlamento ha in particolare approvato l'abbassamento del tasso di conversione, dal 6,8% al 6,0%, vera misura faro di questa riforma.
Adottata anche una nuova definizione della deduzione di coordinamento. In futuro non sarà più fissa, ma ammonterà al 20% della busta paga. Quest'ultima misura, congiuntamente con l'abbassamento della soglia d'entrata (il cui ammontare è ancora da decidere), permetteranno ai lavoratori di accumulare un capitale pensionistico più elevato (i prelievi salariali saranno infatti maggiori, ndr.), che permetterà di compensare almeno in parte il calo del tasso di conversione.
L'abbassamento del tasso di conversione pone però un problema alle persone vicine all'età pensionabile. L'aumento dei contributi salariali non sarà per loro sufficiente per accumulare un capitale LPP che permetta di compensare la riduzione del tasso di conversione. Per loro il Consiglio nazionale e degli Stati nelle scorse sedute hanno stabilito delle misure compensatorie sotto forma di supplemento di rendita.
Da notare che oggi gli Stati hanno eliminato una divergenza minore concernente i beneficiari delle misure transitorie. Mantenuta invece quella sul riscatto di prestazioni.