Secondo il prestatore di manodopera il lavoratore riceveva 16 franchi l'ora perché era solo un "facchino" di cantiere
Per il Tribunale federale invece l'operaio doveva soggiacere ai minimi salariali previsti dal Contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa di piastrelle. Igor Cima di UNIA: «Sanzione importante perché va a dissuadere pratiche purtroppo non così rare»
BELLINZONA - Secondo l'agenzia interinale di collocamento quel lavoratore era un semplice “facchino” che scaricava piastrelle e altro materiale dai camion. Ma l’argomento difensivo non ha retto davanti al giudice del Tribunale federale chiamato a decidere su una multa di 12mila franchi inflitta al prestatore di manodopera sottocenerino. La sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso risale allo scorso 27 gennaio.
Pizzicati sui 16 franchi l'ora - Tutto parte da un controllo su un cantiere effettuato a Bellinzona nel settembre del 2018. Dal sopralluogo emerge come un operaio, messo a disposizione di un’impresa di piastrellisti, percepisse un salario netto di 16 franchi l’ora (manifestamente inferiore a quello più basso del Ccl di settore). Da qui l’ammenda salata che la Commissione paritetica cantonale nel ramo della posa di piastrelle infligge nel maggio 2019 all’agenzia di collocamento.
L'iter verso Losanna - Prima di giungere a Losanna la multa viene confermata anche da un lodo del 28 gennaio 2020 con cui l’arbitro unico nel ramo della posa di piastrelle specifica che la retribuzione più bassa, quella di lavoratore semi-qualificato, include anche gli operai che non hanno alcuna conoscenza e/o esperienza professionale. Ma per l’agenzia interinale il lavoratore presente sul cantiere di Bellinzona era un semplice “facchino”.
La difesa "insostenibile" - Tesi che però non ha retto davanti al Tribunale federale che, in uno dei passaggi della sentenza, evidenzia come “insostenibile”, la tesi che nel «cantiere in cui operavano otto operai ve ne fosse stato uno - che disponeva di un'importante esperienza acquisita in Svizzera - assunto esclusivamente per caricare e scaricare gli autocarri durante sei mesi senza svolgere alcuna attività fra quelle esplicate dai manovali e quindi rientrante nella predetta categoria». Rigettata dal giudice anche l’affermazione che in ragione della sua attività di “facchino” il lavoratore non soggiacesse al CCL.
UNIA: «Le agenzie si inventano di tutto per eludere le disposizioni del Contratto collettivo di lavoro»
Abbiamo interpellato Igor Cima, responsabile del settore artigianato UNIA Ticino, che così commenta la vicenda: «L’aspetto grave è che per aggirare il CCL si è cercato di introdurre una figura, quella del facchino, che più che su un cantiere vedo piuttosto in stazione a portare valigie. Le agenzie si inventano di tutto per cercare di eludere le disposizioni contrattuali. La sanzione è importante perché va a dissuadere queste pratiche che purtroppo non sono così rare. Anche in altri settori».