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CANTONEPermesso di dimora al badante, un tempo rapinatore

18.05.21 - 08:01
Il Tribunale federale sconfessa il Tram e il Consiglio di Stato che avevano fatto obbligo al 50enne di lasciare il Paese
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Permesso di dimora al badante, un tempo rapinatore
Il Tribunale federale sconfessa il Tram e il Consiglio di Stato che avevano fatto obbligo al 50enne di lasciare il Paese
Per i giudici di Losanna «si tratta di reati molto lontani nel tempo», inoltre da quando nel 2011 il cittadino italiano ha iniziato in Ticino a lavorare ha tenuto un «comportamento irreprensibile»

BELLINZONA - Il badante, che a vent’anni faceva il rapinatore, ha diritto di restare nel nostro cantone. Così ha stabilito, lo scorso 29 aprile, il Tribunale federale, dando torto all’autorità ticinese che aveva negato il permesso di dimora a un cittadino italiano, oggi over50, decretandone anche l’obbligo di lasciare la Svizzera. 

Violata la libera circolazione - Secondo la massima istanza elvetica, invece, il Dipartimento delle istituzioni prima e, in corso d'iter, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo (Tram) hanno violato le disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone. I giudici di Losanna hanno infatti tenuto conto del «comportamento irreprensibile» del ricorrente da quando ha iniziato a lavorare in Svizzera come manovale nel 2011.

La fedina pesante - Prima… un disastro come attestano i precedenti penali inanellati dall'uomo in Italia: tra cui spicca la condanna a 5 anni e 8 mesi per tentato omicidio e tentata rapina, reati commessi nel lontato 1989; 2 anni e 2 mesi per rapina e lesione personale, reati risalenti al 2003; 80 giorni di arresto per guida in stato di ebbrezza, reato compiuto nel 2009.

Il Tf: «Reati lontani» - Di che far ribollire le busecche all’autorità cantonale. Ma per il TF «si tratta di condanne relative a reati molto lontani nel tempo», e inoltre «l’effetto dissuasivo delle condanne pronunciate in passato nei confronti dell’insorgente pare essere stato raggiunto». Di conseguenza, «non può essere ritenuto che il ricorrente costituisca una minaccia reale e attuale per l’ordine pubblico».

Cosa fa un lavoratore - Neppure è stato ritenuto valido dai giudici l’argomento principale sul quale l’autorità ticinese aveva fondato il suo rifiuto del permesso di soggiorno. Ossia il fatto che le attività lavorative invocate dal 50enne erano «svolte durante poche ore settimanali» e gli procuravano una «esigua remunerazione» (tra l’attività di badante e quella di aiuto domiciliare il ricorrente ha dichiarato un salario complessivo lordo di poco superiore ai 1’700 franchi mensili). Tuttavia, secondo il Tribunale federale, in base al grado di occupazione totale di 18 ore settimanali, l’uomo va considerato a tutti gli effetti «un lavoratore». Da qui la violazione, da parte del Tram dell’articolo 6 dell’Accordo sulla libera circolazione e l’obbligo allo Stato del Cantone Ticino di versare un’indennità di 2’000 franchi al ricorrente. Oltre, beninteso, a rilasciargli un permesso di soggiorno.

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