Dal primo settembre, chi presenterà domanda non dovrà aver percepito prestazioni assistenziali da 10 anni.
In caso contrario dovrà avere completamente rimborsato gli aiuti ricevuti.
BELLINZONA - Il Consiglio di Stato ha stabilito l’entrata in vigore delle modifiche legislative in materia di naturalizzazione volute dal Gran Consiglio mediante l’approvazione dell’iniziativa parlamentare generica del 21 gennaio 2019.
A partire dal prossimo 1° settembre 2021 coloro che intendono presentare una domanda di naturalizzazione dovranno comprovare di non aver percepito prestazioni assistenziali negli ultimi 10 anni, oppure di aver completamente rimborsato gli aiuti ricevuti. Fino ad ora la legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (LCCit) prevedeva un termine di 3 anni.
Chi risiedeva fuori cantone - I cambiamenti decisi dal Parlamento e introdotti dal Governo dal 1° settembre hanno un impatto per quei cittadini stranieri che durante gli ultimi 10 anni sono stati domiciliati fuori Cantone. Dovranno infatti rivolgersi alle autorità competenti del luogo in cui hanno risieduto per procurarsi la documentazione necessaria. A tale scopo l’attuale formulario è stato modificato in modo che i candidati alla naturalizzazione possano certificare la loro indipendenza dall’aiuto sociale, inviando il documento al Servizio competente per l’erogazione di prestazioni assistenziali. Per facilitare la raccolta di tali informazioni il formulario riporterà i recapiti dei Servizi sociali di quei Cantoni in cui l’erogazione delle prestazioni assistenziali è gestita centralmente a livello cantonale. Negli altri casi il naturalizzando dovrà invece interpellare i singoli Comuni in cui ha soggiornato durante gli ultimi 10 anni. Da rimarcare che anche il termine relativo alla documentazione da presentare con la domanda di naturalizzazione sull’esercizio di un’attività economica o su una formazione passerà a 10 anni al posto degli attuali 3 anni.
Criteri semplificati - Approfittando dei cambiamenti introdotti, i criteri per essere dispensati dalla partecipazione e dal superamento dell’esame del corso sulle conoscenze del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino sono stati semplificati e resi più coerenti con lo scopo perseguito. In futuro coloro che hanno frequentato in Ticino almeno 5 anni fra formazione dell’obbligo (esclusa la scuola dell’infanzia) e/o una formazione di livello secondario II presso una scuola ticinese parificata saranno dispensati dal corso alla cittadinanza e dal superamento del relativo esame. Non saranno invece più riconosciute formazioni del livello terziario che continueranno invece ad essere considerate nel contesto delle conoscenze linguistiche.
Esonero al corso - Anche chi non adempie ai requisiti sopra indicati potrà richiedere al Servizio naturalizzazioni dell’Ufficio dello stato civile di essere formalmente esonerato dalla frequenza al corso circa le conoscenze del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino e prepararsi autonomamente per l’esame. La decisione di esonero riguarda unicamente la partecipazione al corso; rimane in tutti i casi l’obbligo di sostenere e superare l’esame previsto alla fine della formazione alla cittadinanza organizzata dal DECS, volto a ottenere il certificato necessario alla procedura di concessione della cittadinanza.