Il Tribunale federale annulla la revoca del permesso a uno straniero condannato a 21 mesi per trasporto di cocaina
La misura decisa dalle autorità cantonali è stata ritenuta sproporzionata. L’uomo, sposato, vive da trent’anni in Svizzera e il reato commesso, pur pesante, resta l'unico a suo carico.
BELLINZONA/LOSANNA - Alla fine sul braccio della bilancia dei giudici di Losanna hanno pesato di più gli oltre trent’anni di vita coniugale in Ticino. Più di quei 680 grammi di cocaina che, tra il settembre 2013 e il giugno 2014, aveva trasportato in 6-7 occasioni. Infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti e complicità in riciclaggio di denaro aveva sentenziato nell’autunno 2015 la Corte delle assise criminali condannando un cittadino portoghese, oggi ultracinquantenne, a 21 mesi sospesi per 4 anni. Ma soprattutto ponendo una seria ipoteca sulla permanenza dell’uomo in Svizzera. A seguito della condanna, dapprima su decisione della Sezione della popolazione nel 2016, in seguito confermata dal Tribunale cantonale amministrativo nel novembre 2018, allo straniero era stato revocato il permesso di domicilio UE/AELS, fissandogli un termine per lasciare il Paese. Un permesso che aveva ottenuto negli anni ‘90, dopo essersi sposato con una connazionale, domiciliata in Ticino, dalla quale ha avuto dei figli.
Decisivo il lungo tempo in Svizzera - Tre anni dopo, il Tribunale federale, chiamato a pronunciarsi sulla revoca, cancella le decisioni prese dalle autorità ticinesi e rinvia la causa alla Sezione della popolazione affinché rilasci un nuovo permesso di domicilio. «Senza nulla togliere alla gravità dei fatti» i giudici hanno soppesato diversamente l’impatto che la misura amministrativa avrebbe avuto sulla esistenza dell’uomo. Decisiva la sua trentennale permanenza in Ticino. «Persone che vivono in Svizzera da lungo tempo - fa notare il TF - vanno in via di principio allontanate soltanto in presenza di ripetute e/o violazioni di un certo peso...» e in particolare se, invece di trarre i dovuti insegnamenti, perseverano nel loro comportamento delittuoso.
Una sola condanna - Circostanza questa non data, visto che l’uomo, una volta uscito di prigione «ha subito ripreso a lavorare. Non è mai stato a carico dell’assistenza, non ha debiti e non vi sono procedure esecutive in corso contro di lui». La condanna del 2015, pur pesante, resta l’unica a suo carico. Per il TF «in un simile comportamento si può intravvedere una presa di coscienza, nonché una manifestata intenzione di non volere continuare sulla via della delinquenza». I giudici sono inoltre del parere che «una sua possibile reintegrazione nel paese d'origine, così come prospettata dalla Corte cantonale si rivelerebbe sicuramente eccessivamente difficile per lui, tenuto conto della sua età e degli anni passati all'estero». Il ricorrente «è però sin d’ora avvertito che, nel caso dovesse di nuovo cadere nell’illecito, rendendosi colpevole di atti penalmente rilevanti, si esporrà con verosimiglianza a misure di allontanamento». Come suol dirsi, uomo avvisato...
Lo scarto temporale che favorisce il ricorrente
I giudici di Losanna hanno deciso diversamente dalle autorità ticinesi. Sarebbe tuttavia inesatto affermare che queste ultime hanno “sbagliato” nel revocare il permesso di domicilio allo straniero. Più semplicemente la decisione del Tribunale federale avviene in tempi diversi e può tenere perciò conto di elementi di giudizio non ancora dati al momento in cui si sono pronunciati la Sezione della popolazione e lo stesso Tram. Uno scarto temporale che spesso depone a favore del ricorrente, se quest’ultimo riesce a dimostrare di aver capito la lezione.