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CANTONEMancata riscossione dell'IVA: «Non devono essere i conducenti a risarcirla»

21.01.22 - 15:49
L'invio di un complemento di fattura dopo circa cinque anni ha fatto storcere il naso a molti.
deposit/Ti Press
Mancata riscossione dell'IVA: «Non devono essere i conducenti a risarcirla»
L'invio di un complemento di fattura dopo circa cinque anni ha fatto storcere il naso a molti.
Luca Pestelacci, avvocato e membro del comitato TCS Mendrisiotto, spiega: «In questo caso la Legge sull'IVA non c'entra, si applica il diritto privato»

MENDRISIO - Il complemento di fattura ricevuto da parte di decine di conducenti che a fine 2016 si erano dovuti sottoporre ad esami o visite presso la dottoressa Mariangela De Cesare ha sollevato un bel polverone e ha fatto tornare sotto la luce dei riflettori mediatici la già discussa figura del medico del traffico. Tramite questa richiesta - ricordiamo - la specialista di Chiasso intende recuperare l’IVA erroneamente non riscossa a suo tempo. Il caso è finito anche sul tavolo del Consiglio di Stato, a seguito di un’interrogazione presentata dal deputato leghista Massimiliano Robbiani. Il Governo si dovrà dunque chinare nuovamente su un caso che in realtà, come già precisato a suo tempo, non lo riguarda direttamente, visto che la dottoressa De Cesare agisce come indipendente e non è alle dipendenze del Cantone.

Si applica il diritto privato, non quello pubblico - Sia quel che sia, c’è chi dopo aver ricevuto la fattura (che nella quasi totalità dei casi ammonta a meno di 100.-) ha deciso di saldarla - il termine di pagamento era fissato a 10 giorni -, e chi ha deciso di rispedirla al mittente, ritenendo corretto non pagare l’importo richiesto. Da un punto di vista puramente legale, quest’ultimi hanno agito correttamente, secondo l’avvocato e membro del comitato TCS Gruppo del Mendrisiotto Luca Pestelacci. «Per giustificare il proprio complemento fattura, la dottoressa De Cesare ha citato la Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA). Anche se questa legge effettivamente definisce i beni e servizi assoggettati all’IVA, si tratta di norme di diritto pubblico, direttamente applicabili ai rapporti tra lo Stato (in questo caso l’Amministrazione federale delle contribuzioni) e il contribuente IVA (la dottoressa De Cesare)», illustra Pestelacci. Al contrario i rapporti tra la dottoressa De Cesare e un privato che ha usufruito di una prestazione di medicina del traffico sono, di principio, regolati dal diritto privato (contratto). «Valutando il caso secondo le norme di diritto privato, la dottoressa non può richiedere retroattivamente l’IVA da lei dovuta, trattandosi di una modifica unilaterale della tassa peritale». 

Chi non paga agisce correttamente - In altre parole, la specialista di Chiasso non può modificare a posteriori il prezzo finale della perizia pagato dall’utente. Tramite la propria fatturazione anticipata, la dottoressa De Cesare richiedeva infatti ai conducenti il pagamento di un importo specifico, senza menzionare alcunché riguardo all’IVA. Di conseguenza, secondo l’avvocato Pestelacci, il conducente obbligato a sottoporsi alla verifica dell’idoneità alla guida «poteva in buona fede ritenere che la tassa pagata era, se del caso, pure comprensiva dell’IVA». Insomma, le parti si erano accordate con una determinata tariffa per la verifica di idoneità alla guida. E questa non può essere in nessun caso modificata unilateralmente, nemmeno se la dottoressa De Cesare non era al corrente di essere assoggetta all’IVA. «La tassa sul valore aggiunto è infatti parte integrante del prezzo, e l’uso in Svizzera è che il prezzo o la mercede indicata al consumatore o cliente, senza alcuna riserva, è comprensiva di IVA», argomenta Pestelacci. Il quale, in conclusione, consiglia di non procedere immediatamente al pagamento nel caso in cui si dovesse ricevere un complemento di fattura di questo tipo, ma di rivolgersi a uno specialista che, avendo accesso a tutte le informazioni del caso, potrà valutare l’effettivo obbligo di pagamento ed eventualmente contestare la richiesta. 

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