Quando e come ci si può rivolgere alle autorità? Quali sono i consultori a cui è possibile richiedere sostegno?
Un’aggressione, una molestia, un tentativo di coazione sessuale. Che fare? Sul momento, con il più che normale panico che si installa, le soluzioni sembrano poche. In realtà gli strumenti sono molti e facilmente accessibili. Basti pensare che, come spiegato dalla polizia cantonale ticinese, «in linea generale, ogni qualvolta vi sia una situazione in cui non ci si sente al sicuro, ci si sente minacciati/e e/o in difficoltà, è consigliato contattare la polizia».
Questo non vuole essere un articolo che educa alla difesa, ma un elenco di soluzioni momentanee perché mentre il problema viene risolto - ossia quello dell’educazione alla non violenza e al rispetto - bisogna poter essere in grado di arrivare nel proprio luogo sicuro.
Se fino al 1971 in Svizzera (o fino al 1991 in Appenzello Interno) le donne non potevano votare, né eleggere, né ancor meno essere elette, e la loro firma non poteva essere apposta alle iniziative popolari e neppure ai referendum, a oggi il loro diritto alla parità ha fatto passi da gigante. La protezione del loro corpo, tuttavia, è una questione sofferta e sempre presente sul tavolo delle discussioni.
I primi corsi di autodifesa e i primi consultori sono stati creati solo negli anni Settanta, grazie a gruppi femminili autonomi. Nel 1977 è poi stata istituita la prima casa sicura per le donne vittime di violenza. Ancora, però, fino al 1992 la violenza carnale tra coniugi non era punibile e perseguibile a querela di parte. E nel 2004 è stato realizzato un altro passo: la violenza fisica, la coazione sessuale e la violenza carnale nelle coppie coniugate o conviventi possono essere perseguite d’ufficio. Perché però il consenso diventi parte integrante e fondamentale del diritto bisognerà ancora attendere il primo luglio 2024, che segnerà l’entrata in vigore della nuova definizione di violenza carnale “No significa no”. Quando non verranno rispettati i gesti e le parole che segnalano il non acconsentimento a quanto sta accadendo, come pure lo stato di freezing, la violenza carnale oppure l'aggressione e coazione sessuali saranno già realizzate.
Tutte queste leggi tuttavia non hanno ancora arginato il problema fondamentale: la discriminazione di genere, base imprescindibile della violenza di genere. Tant’è che esistono gruppi creati appositamente per sentirsi in sicurezza quando si cammina per strada e servizi istituzionali a cui poter richiedere aiuto o assistenza, anche in materia di reato penale. Possiamo ad esempio citare il Consultorio delle donne e l’associazione per l’Aiuto alle vittime di reato (Lav).
Come spiegato dal Consultorio, il servizio è anonimo, «per cui le persone possono rivolgersi anche quando sono in dubbio sulla fattibilità di una denuncia e se si chiedono se ciò che è successo sia giusto - che ovviamente giusto non è mai, ma si sa che forse ogni tanto da parte della vittima c’è, purtroppo, una percezione di quasi essersela cercata. Noi possiamo fare questa prima accoglienza: permettiamo alla persona di potersi rivolgere in maniera anonima per poi offrirle sostegno e ascolto durante il colloquio, e poi indirizzarla a chi la può aiutare».
C’è poi anche la possibilità di creare dei gruppi di aiuto volontario. La Lav in particolare cita come esempio virtuoso l’associazione studentesca ticinese Stoica che a Losanna sta implementando un servizio di accompagnamento tramite il gruppo whatsapp “Stoica on the road”.
Restando sul digitale, esistono innumerevoli applicazioni che permettono di condividere la propria posizione in diretta quando si è fuori casa - una funzione presente anche su Google Maps; altre che in aggiunta permettono di creare dei gruppi in cui tutti i membri appaiono su una mappa in diretta e in cui è possibile inviare segnali di allerta in caso di pericolo. Altre ancora compongono il numero dei servizi di emergenza dopo che si è premuto un pulsante pre-impostato del cellulare.
Ma a livello penale, quando una molestia diventa reato? Ci risponde il Lav: «Nel Codice Penale Svizzero, è previsto il reato di “molestia sessuale” (art. 198CP) e sancisce che “chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava, chiunque, mediante vie di fatto, impudentemente, mediante parole, molesta sessualmente una persona”. Già questo, quindi, è un comportamento che costituisce un reato perseguibile su querela di parte e pertanto la persona vittima può fare denuncia entro 3 mesi. In parole più semplici, le molestie sono contatti fisici indesiderati, ricatti di natura sessuale, commenti e battute a sfondo sessuale».
E concretamente cosa si può fare per difendersi? «Le modalità di difesa dipendono molto dal tipo di aggressione subita e dallo scopo di tale aggressione. Nel caso citato, la reazione primaria dovrebbe essere quella di cercare di fuggire dall’aggressore. Se questo non fosse possibile, bisogna cercare di reagire difendendosi in modo proporzionale alla violenza che si sta subendo per non cercare di rischiare una contro-denuncia e diventare “autore” a sua volta. La legittima difesa deve essere proporzionale all’aggressione subita (artt.15, 16 Cp). Se l’aggressione è legata a scopi sessuali, ovvero un tentativo di coazione sessuale (art. 189 Cp), bisognerebbe cercare di fuggire il prima possibile e nel caso in cui non sia fattibile, chiedere aiuto ad eventuali passanti».
Qual è la prima cosa da fare? «È importante ricordare che quando si è vittime di un’aggressione, la prima cosa da fare è quella di recarsi in Pronto Soccorso per accertare e certificare le lesioni subite. Un rapporto medico sarà fondamentale nel caso in cui la vittima decida di procedere con una denuncia penale».
E se non si conosce il nome di chi ha compiuto l’aggressione? «Se l’aggressore è una persona sconosciuta, non è importante in quanto si può fare comunque una denuncia contro ignoti. Ovviamente più informazioni si hanno sull’aggressore e più sarà facile risalire alla sua identità. In un secondo momento, si può prendere contatto con il Servizio per l’aiuto alle vittime di reati, per ricevere una consulenza e un sostegno valutando la possibilità di sporgere denuncia. Uno dei compiti del Servizio è anche quello di accompagnare le vittime in tutte le fasi del procedimento penale, cercando di rispondere al meglio ai bisogni della vittima attivando se fosse necessario una consulenza giuridica».
Contatti utili
I numeri da tenere sempre presenti sono il 117 e il 144
A questo indirizzo trovate tutte le specifiche del Lav e i contatti utili anche per le vittime di violenza domestica
Da qui invece si accede ai servizi del Consultorio delle donne
Qui i contatti per Casa Amònia, Casa delle donne e Consultorio Alissa
Un altro contatto utile può essere il telefono Amico. Basta comporre il 143