A presentarlo è la Società ticinese per l'arte e la natura. Riguarda il comparto Ramogna Grand Hotel
MURALTO - La Società ticinese per l'arte e la natura (STAN) ha fatto ricorso contro la licenza edilizia rilasciata dal Municipio di Muralto per la demolizione degli stabili esistenti con una nuova costruzione a destinazione mista (appartamenti e commerci) in via Stazione 1-3.
Premessa - Il comparto Ramogna Grand Hotel «è strategico nel contesto urbano e presenta inequivocabili caratteristiche di luogo sensibile ed è inserito nell'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere. Questo implica per le autorità di dovere ponderare gli interessi in gioco soppesando tutti i valori urbanistici, architettonici, storici esistenti», si legge nella premessa.
Anche il Cantone (Ufficio dei beni culturali) «riconosce che il porticato (che verrebbe demolito assieme al palazzo Urania) è parte del complesso del Grand Hotel e rappresenta il fronte edificato verso la stazione FFS dello storico albergo, tutelato a livello cantonale come il parco e la dépendance», prosegue.
Da qui la constatazione che la «demolizione dell’edificio è in contrasto con le raccomandazioni federali dell’ISOS e non è rispettosa delle caratteristiche architettoniche degli edifici che compongono il comparto Gran Hotel», viene sottolineato.
Il progetto contestato «va giudicato per il suo impatto sullo spazio del Piazzale della stazione di Muralto e quindi sull'insieme degli edifici che ne fanno una piazza».
Motivazioni del ricorso - Nella licenza edilizia «riteniamo vi sia una carenza di motivazione unita a una mancanza di ponderazione degli interessi in gioco da parte delle autorità: un intervento edilizio massiccio come quello del progetto in esame richiede un’analisi accurata della situazione e delle componenti toccate. Dato che la pianificazione in vigore (Piano Particolareggiato/Comparto di ristrutturazione dell’edificazione) non vi dà risposta esauriente, per procedere ad una ponderazione degli interessi in gioco ci si è riferiti ai criteri invalsi quando si analizzano i luoghi strategici», evidenziano.
Il comparto Ramogna Grand Hotel - Si tratta di un «luogo sensibile. La pregnanza degli spazi aperti a contatto con le acque è documentata; emerge l’eccezionalità di questo comparto verde nel paesaggio urbano, paragonabile unicamente alle pendici Madonna del Sasso e, a lago, al Bosco Isolino. La bellezza del paesaggio che l’occhio coglie è correlata a un significativo “brano di natura in città”, importante corridoio verde in corrispondenza del torrente insostituibile in termini di recupero di qualità urbana, biodiversità, benessere della popolazione tutta: rara occasione di valorizzare un bene comune prezioso, evitando di costruire massicciamente in prossimità dello stesso», l'approfondimento.
Le conclusioni - In questa situazione «appare giustificato affermare che l'articolo 3 OPT – che obbliga le autorità a verificare gli interessi in causa, a valutare gli interessi verificati considerandone in particolare la compatibilità con lo sviluppo territoriale auspicato e con le implicazioni possibili e a tenere conto di tali interessi nel migliore modo possibile, sulla base della loro valutazione – non è applicato in alcun momento delle successive decisioni prese, tanto a livello cantonale quanto a livello comunale, poiché non si vede come tutti i valori immateriali insiti in questa importante situazione urbanistica siano stati presi in considerazione, poiché tanto il Piano particolareggiato, quanto la licenza edilizia emanata ne ammettono la cancellazione», si dettaglia.
Conclusioni - Tale negligenza si è verificata «nonostante l’ISOS fosse già in vigore al momento dell’approvazione del Piano particolareggiato e la Scheda P10 del Piano direttore era pure già in vigore al momento dell’esame della domanda di costruzione. D’altronde, l’espressione architettonica della lunga facciata del progetto sulla piazza presenta una tale schematicità (v. “pilastrata” alta quattro piani in sostituzione dello storico portico esistente e tutelato) da dover considerare l’intervento in urto con il principio dell’inserimento “ordinato e armonioso” come vuole l’art. 104 LST. -Richiamate le lesioni di chiari articoli di legge, il conflitto esistente tra i diversi documenti pianificatori (ISOS, Piano direttore e Piano particolareggiato) e l'assenza di una procedura di ponderazione degli interessi, non si può che concludere con la richiesta di revoca della licenza edilizia. Complessivamente, il progetto è da reimpostare, poiché quello che oggi beneficia di un'autorizzazione a costruire banalizzerebbe e danneggerebbe non solo l'immagine della Piazza della stazione di Muralto, ma tutto il paesaggio urbano del Locarnese», la chiusura.