Reati sessuali: i programmi di rieducazione sono destinati ai condannati con una pena sospesa.
Andreotti, direttrice della divisione della Giustizia: «Siamo pronti, ora serve la decisione di un giudice o di un procuratore».
BELLINZONA - Proteggere le vittime e, al contempo, punire adeguatamente gli autori. È questo il compito del diritto penale in materia sessuale. E, dopo la revisione del 1 luglio, la prevenzione svolge un ruolo ancora più importante.
I programmi rieducativi - Già prima, per determinati reati le autorità competenti potevano obbligare l'autore a seguire un programma rieducativo. Nel nuovo diritto in materia sessuale questo tipo di prevenzione viene esteso anche alle persone imputate di molestie sessuali. L’obiettivo è abbassare il rischio di recidiva.
La situazione nel cantone - In Ticino, come conferma a tio/20minuti la direttrice della Divisione della giustizia Frida Andreotti, potranno seguire questi programmi le persone condannate a una pena sospesa. «Per chi invece dovrà espiare una pena in carcere, si rimarrà presumibilmente sulle misure ambulatoriali o misure stazionarie».
«Siamo pronti» - Al momento, in Ticino non sono ancora stati ordinati questi programmi. Saranno professionisti esterni e in parte l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa a fornire questa presa a carico. «Siamo pronti - conclude Andreotti - ma è necessario che un giudice o anche un procuratore pubblico impartisca al condannato o alla condannata la frequentazione di questo programma».
«No significa no» - Secondo le nuove disposizioni del Codice penale, in vigore dal 1 luglio 2024, la violenza carnale oppure l'aggressione e coazione sessuali sono già realizzate «quando la vittima segnala all'autore a parole o gesti che non acconsente all'atto sessuale e l'autore ignora intenzionalmente la volontà espressa dalla vittima». Insomma, no significa no.
Il “freezing” - Oltre alle parole e ai gesti, anche lo stato di choc della vittima (il "freezing") è considerato come l'espressione di un veto. «In futuro, se la vittima è paralizzata dalla paura e non può quindi manifestare il proprio rifiuto né difendersi, l'autore sarà punito per violenza carnale o aggressione e coazione sessuali se ha riconosciuto tale stato di choc».
Le vittime di violenza carnale - La fattispecie della violenza carnale, inoltre, non comprende più soltanto la congiunzione carnale «ma anche atti analoghi che implicano una penetrazione corporale, e quindi un maggior numero di atti sessuali rispetto a prima. Tale fattispecie è stata formulata in modo neutro sotto il profilo del genere, affinché possano essere considerate vittime di violenza carnale persone di ogni sesso».
Lo stealthing - Il nuovo diritto penale in materia sessuale punisce pure il cosiddetto stealthing, «che consiste nel togliere o non usare sin dall'inizio il preservativo durante un atto sessuale di per sé consensuale, all'insaputa del partner o senza averne ottenuto il consenso».
Impedire le recidive - proteggere le vittime - Il diritto penale in materia sessuale deve proteggere le vittime e permettere di punire adeguatamente gli autori. La prevenzione svolge un ruolo molto importante. Già oggi, per determinati reati le autorità competenti possono obbligare l'autore a seguire un programma rieducativo. Nel nuovo diritto in materia sessuale questo tipo di prevenzione viene esteso anche alle persone imputate di molestie sessuali.