L'uomo ha agito anche in Ticino, compiendo atti sessuali su un tredicenne, a volte anche sedandolo
LUGANO - Abusi sessuali su minorenni, ripetuti tra l'altro. Il Tribunale amministrativo federale ha confermato il divieto d’entrata della durata di 20 anni nei confronti di un cittadino italiano.
«Reati gravi e ripetuti»
Già nel marzo del 2020 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) si era espressa in tal senso, motivando il divieto con la gravità dei reati perpetrati.
Tra il 2003 e il 2005, l'uomo era stato condannato a due riprese dalla giustizia italiana per ripetuti abusi sessuali su fanciulli di età fino ai sedici anni e, in un’altra occasione, per possesso illegale di armi e munizioni.
Nel 2016 era stato condannato anche in Ticino a sette anni di reclusione, specialmente per ripetuta coazione e atti sessuali su un tredicenne. Gli abusi sono stati commessi sia in Svizzera che all'estero, talvolta tramite l'uso di un farmaco ipnotico-sedativo. Nel contempo gli era stata vietata qualsiasi attività professionale, o extraprofessionale organizzata, che implicasse un contatto regolare con minorenni, per una durata di dieci anni.
Terapie inefficaci e rischio di recidiva
Il Tribunale amministrativo federale reputa che, per poter pronunciare un divieto d’entrata fino a 20 anni, non è necessario che l’interessato sia già stato allontanato dalla Svizzera in precedenza.
È però essenziale che la fattispecie sia caratterizzata da circostanze straordinarie che giustifichino una tale durata. Questo è tanto più vero se si è in presenza di recidiva e se sussiste un rischio di recidiva oppure di reiterazione.
Nel caso specifico le circostanze straordinarie accertate dal Tribunale si rapportano alla minore età delle vittime, alle caratteristiche della personalità dell’interessato e al suo modo di operare, come pure al fatto che egli è stato recidivo, commettendo lo stesso tipo di reati in Italia e in Svizzera. Inoltre, nessuna terapia ha permesso finora di credere che l’interessato sia in grado di controllare le sue pulsioni sessuali, da cui un rischio aggravato di recidiva.
Sotto il profilo della proporzionalità, il Tribunale non ravvisa alcun motivo personale, professionale o familiare che possa comportare una riduzione del divieto d’entrata di 20 anni. Ha pertanto respinto il ricorso dell’interessato.
Questa sentenza potrà, nel caso, essere impugnata ancora davanti al Tribunale federale.