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CANTONENuova legge sull’ordine pubblico: divieto di dissimulare o nascondere il viso

11.03.15 - 13:17
Sono state introdotte nuove regole che portano grande responsabilità ai Municipi
Ti-Press
Nuova legge sull’ordine pubblico: divieto di dissimulare o nascondere il viso
Sono state introdotte nuove regole che portano grande responsabilità ai Municipi

BELLINZONA - Il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento delle istituzioni, ha approvato la nuova legge sull’ordine pubblico. Nel nuovo testo legislativo il compito di perseguire i comportamenti illeciti è suddiviso in modo chiaro tra i Municipi, il Ministero pubblico e la Magistratura dei minorenni. Inoltre, nella nuova legge sono stati introdotti alcuni nuovi divieti. In particolare, sono state incluse le misure e le sanzioni relative al divieto di dissimulare o nascondere il viso in pubblico, relativamente all’articolo 9a della Costituzione cantonale.

“L’esigenza di un aggiornamento - è stato spiegato - deriva non solo dalle varie lacune di ordine giuridico e di attinenza alle mutate esigenze concrete ivi contenute - adottata dal Governo nel 1941, la legge sull’ordine pubblico è una delle più vecchie del nostro ordinamento giuridico -  ma anche dall’inadeguatezza dal profilo linguistico di alcune formulazioni. La necessità di modificare questa legge è stata inoltre oggetto d’esame nell’ambito del progetto di riorganizzazione della giustizia cantonale “Giustizia 2018””.

“Non da ultimo - è stato sottolineato - va ricordato che anche il Gran Consiglio aveva evidenziato la necessità di una revisione della legge sull’ordine pubblico, mediante l’accoglimento dell’iniziativa parlamentare generica del 31 maggio 2010 in cui il deputato Mellini chiedeva di trasferire la competenza di perseguire l’accattonaggio e il vagabondaggio dal Ministero pubblico al Comune”.

La revisione totale della legge è stata affidata dalla Direzione del Dipartimento delle istituzioni a un Gruppo di lavoro coordinato da Guido Santini (Segretario generale del Dipartimento delle istituzioni) e composto da Antonio Perugini (Sostituto Procuratore generale), Guido Corti (Consulente giuridico del Consiglio di Stato) e Francesco Catenazzi (Capostaff della Divisione della giustizia). All’inizio del mese di ottobre dello scorso anno il progetto di nuova legge sull’ordine pubblico è stato sottoposto a una procedura di consultazione che ha coinvolto tutti i Municipi del Cantone (135), il Ministero pubblico, il Magistrato dei minorenni e la Polizia cantonale. Sono pervenute 34 prese di posizione di cui 31 da parte degli Esecutivi comunali. In generale il progetto è stato sostanzialmente ben recepito, in modo particolare per quanto riguarda la suddivisione dei compiti tra i Municipi, il Ministero pubblico e la Magistratura dei minorenni. Sono state pure manifestate alcune preoccupazioni sull’applicazione concreta del divieto di dissimulazione del viso e sul travaso di compiti all’autorità comunale.

Oltre alle novità concernenti il divieto di dissimulazione del viso, nella nuova legge sull’ordine pubblico sono state inserite nuove sanzioni contro chi sporca o imbratta suolo o beni pubblici (littering), l’esercizio della prostituzione nei luoghi pubblici o privati, e l’adescamento sul suolo pubblico o privato. Inoltre, è stato soppresso il reato di vagabondaggio (ormai superato) e mantenuto quello di accattonaggio.

Nella legge del 1941 tutte le infrazioni erano perseguite dal Ministero pubblico e dalla Magistratura dei minorenni. Con la nuova legge la gran parte di queste competenze è attribuita ai Municipi. Ritenuto che in data odierna, l’Assemblea federale ha conferito la garanzia federale alla modifica costituzionale del 22 settembre 2013, il Consiglio di Stato si riserva di elaborare un secondo messaggio per l’adozione di una legge speciale sulla dissimulazione del viso sul modello della legge francese, che pone l’accento su misure d’integrazione. L’entrata in vigore della presente legge sarà preceduta da opportuni momenti di formazione e di istruzione all’indirizzo di tutti coloro che saranno preposti alla sua applicazione, in particolare per le realtà comunali.

Il Governo si riserva infine di allestire delle direttive applicative all’indirizzo dei Comuni al fine di poter salvaguardare un’applicazione unitaria delle disposizioni della presente legge e una prassi sanzionatoria che eviti palesi disparità di trattamento. Questa esigenza è peraltro stata sollevata da vari Comuni nell’ambito della procedura di consultazione

 

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