L'MPS interroga il Consiglio di Stato in merito all'obbligo di prelievo anticipato in seguito a una recente sentenza del Tribunale Federale
BELLINZONA - «Quale sarà la nuova prassi del Canton Ticino riguardo all’obbligo di prelievo anticipato per le persone in assistenza o che chiedono l’assistenza?». È questa la prima di una serie di domande che i due deputati dell'MPS in Gran Consiglio, Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi, rivolgono al Consiglio di Stato in un'interrogazione che sottolinea la necessità di cambiare l'attuale iter in seguito a una recente (5 marzo scorso) sentenza in materia del Tribunale Federale.
L'Alta Corte «ha apportato alcuni chiarimenti in merito all'obbligo di prelievo anticipato degli averi di libero passaggio della previdenza professionale in relazione al diritto alle prestazioni dell'aiuto sociale» e «ha stabilito che i beneficiari dell'aiuto sociale non possono essere obbligati a farsi versare in anticipo gli averi di libero passaggio all'età di 60 anni se tali averi fossero esauriti prima che venga raggiunta il limite di età di 63 anni per la riscossione anticipata della rendita AVS».
Precisazioni che il TF ha emesso accogliendo il ricorso di un 64enne «a cui sono state sospese le prestazioni di assistenza sociale e chiesto un rimborso perché l’autorità competente in materia di assistenza sociale riteneva che l'interessato avrebbe dovuto ritirare gli averi della previdenza professionale all'età di 60 anni e diventare indipendente dall’assistenza sociale. La decisione, ora sconfessata dall’Alta Corte, era stata confermata dal Consiglio di Stato e successivamente il Tribunale cantonale del Canton Basilea, malgrado le norme COSAS», scrivono i due firmatari dell'interrogazione.
Il caso, riporta la sentenza, «non è paragonabile a quello della sentenza del Tribunale federale 2P.53/2004 del 13 maggio 2004», che «stando alla risposta alla nostra interrogazione del 7 agosto 2019», sottolinea l'MPS, « utilizzata dal Canton Ticino come base giuridica per imporre il prelievo anticipato degli averi di libero passaggio» e «quindi sarà ora necessario cambiare la prassi».
In quest'ottica, Pronzini e Sergi chiedono al Governo «come» le autorità cantonali intendono informare le autorità comunali competenti. E tra le numerose domande viene pure chiesto «a quante persone è stato imposto il prelievo anticipato negli ultimi 10 anni».
Le domande dell'interrogazione
1 – quale sarà la nuova prassi del Canton Ticino riguardo all’obbligo di prelievo anticipato per le persone in assistenza o che chiedono l’assistenza?
2 – le autorità cantonali competenti come intendono informare le autorità comunali competenti in materia di assistenza sociale?
3 – a quante persone è stato imposto il prelievo anticipato degli averi di libero passaggio negli ultimi 10 anni? Quale era l’avere di libero passaggio mediano?
4 – nella risposta alla domanda 9 dell’interrogazione 134/19, si precisa che viene richiesto il prelievo anticipato degli averi di libero passaggio se questi superano i 160'000 franchi e l’utilizzo indicativamente del 10% del capitale per contribuire al sostentamento fino al prepensionamento. Il 10% è stato calcolato inall fabbisogno per determinare il diritto alle prestazioni complementari?
5 - quante sono le persone fra i 59 e i 65 anni in assistenza? Quante escono dall’assistenza perché hanno trovato un lavoro? Quante escono dall’assistenza perché percepiscono una rendita AVS o ai?
6 – quanti sono in Ticino i disoccupati anziani, calcolati in base ai criteri Seco e ILO?
7 – quanti over 60 hanno terminato il diritto alle indennità di disoccupazione in Ticino dall’introduzione delle prestazioni transitorie? Quanti hanno fatto richiesta di prestazioni transitorie e quanti le hanno ricevute? Quali sono i principali motivi di rifiuto?
8 – è in grado di fornire cifre in merito al numero di disoccupati anziani che fanno richiesta all’istituto collettore di ritirare gli averi depositati per non finire in assistenza?