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Valute e FrontiereFrontalieri e maternità: cosa sapere

21.05.24 - 08:00
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Frontalieri e maternità: cosa sapere

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La protezione della maternità è regolata in Svizzera da leggi federali e cantonali. Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro è di 14 settimane. L’assenza è retribuita con un’indennità pari all’80% dello stipendio. Molti contratti di lavoro prevedono però periodi più lunghi di assenza per maternità.


Gli obblighi del datore di lavoro

Nel dettaglio il datore di lavoro svizzero ha una serie di obblighi da rispettare nei confronti della donna in gravidanza: la futura mamma non può lavorare di notte durante le otto settimane che precedono il parto, non può eseguire lavori che prevedono di stare in piedi più di quattro ore al giorno e non può essere licenziata durante il periodo di gravidanza e nelle 16 settimane che seguono il parto. In caso di malessere, la donna può lasciare momentaneamente il lavoro con una semplice comunicazione, senza obbligo di certificato medico. Può inoltre rifiutare di prestare ore lavorative supplementari.


L'indennità di maternità

L’indennità di maternità inizia il giorno del parto e viene versata per un totale di 98 giorni. Tuttavia si estingue anticipatamente se la madre riprende la propria attività lavorativa.

Più nel dettaglio, hanno diritto al congedo di maternità pagato le donne che, al momento del parto presentano le seguenti condizioni:

    • sono in un rapporto di lavoro;
    • esercitano un’attività lucrativa indipendente: qui, elemento determinante è il riconoscimento di tale status da parte dell’AVS. L’eventuale interruzione di attività prima della gravidanza non costituisce ostacolo al riconoscimento di tale status ed è del tutto indipendente da redditi sostitutivi;
    • collaborano all’impresa del marito, della famiglia o del loro partner, ricevendone un salario;
    • sono in disoccupazione e già a beneficio di un’indennità giornaliera dell’assicurazione disoccupazione, o comunque ricorrono le condizioni di diritto all’indennità;
    • sono impedite al lavoro per causa di malattia, di infortunio o d’invalidità e beneficiano – a tale titolo – di indennità giornaliere di un’assicurazione sociale o privata, nella misura in cui tali indennità siano state calcolate sulla base di un salario preesistente;
    • sono in un rapporto di lavoro valido, ma non ricevono alcun salario né indennità giornaliere, essendone già scaduto il termine.

Altre due condizioni devono ricorrere cumulativamente:

    • la donna deve essere stata assicurata presso l’AVS durante i nove mesi precedenti il parto (otto mesi in caso di parto prima dei nove mesi ; sette mesi per parto prima del’ottavo mese; sei mesi per parto prima del settimo mese)
    • la donna deve aver lavorato almeno cinque mesi durante gli ultimi nove che percedono il parto.

In generale, tutte le donne che hanno domicilio in Svizzera, o che vi esercitano un’attività lucrativa – ad esempio, le frontaliere – sono interessate all’indennità. I periodi di occupazione e di assicurazione acquisiti in uno stato dell’UE o dell’AELS sono considerati utili.

Il fatto che l’attività lucrativa sarà ripresa o meno, dopo il congedo, è irrilevante ai fini del percepimento del congedo di maternità. Allo stesso modo, non sono rilevanti né il grado d’occupazione, né la regolarità del lavoro ai fini del diritto alle indennità di maternità. Simili elementi, semmai, hanno rilevanza ai fini della determinazione dell’ammontare dell’indennità, essendo questa calcolata in funzione del reddito realizzato precedentemente al parto.

Per ulteriori dettagli occorre fare riferimento alla la Circolare sulle indennità di maternità e di paternità (CIMatPat) entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Da notare infine che, per i lavoratori italiani, ai fini della richiesta per l'assegno all'INPS, possono essere fatti valere gli eventuali periodi di contribuzione in Svizzera.


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