Può capitare, anche in Svizzera. E se capita è meglio anzitempo sapere come comportarsi, quali sono i propri diritti e a chi rivolgersi per farli valere. I lavoratori frontalieri, nel caso in cui malauguratamente dovessero restare disoccupati, possono usufruire della codiddetta "Naspi" (acronimo di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego), ovvero dell’indennità di disoccupazione mensile pagata dall’Inps a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato o precari della pubblica amministrazione che hanno perso involontariamente l’occupazione a seguito di licenziamento, scadenza del contratto oppure che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa.
Come funziona la Naspi
Il lavoratore frontaliere che dovesse perdere l'impiego nelle suddette casistiche, indipendentemente dalla propria nazionalità, ha diritto a richiedere l’indennità di disoccupazione nel proprio Stato di residenza (art. 65, Reg. Ue 883/04). Di conseguenza, il frontaliere con residenza in Italia ha diritto a richiedere all’Inps l’indennità di disoccupazione Naspi.
Il lavoratore ha 68 giorni di tempo dal licenziamento per l’invio della domanda telematica ma per non lasciare periodi non coperti dalla contribuzione si suggerisce di inviare la domanda nel termine di otto giorni dal licenziamento.
Il periodo di erogazione della Naspi viene calcolato in base alla metà delle settimane lavorate negli ultimi quattro anni all'estero e la durata massima è di due anni.
Attualmente, l’assegno mensile Naspi è pari al 75% della retribuzione media degli ultimi quattro anni percepita dal lavoratore ora disoccupato. Attenzione però: l'importo spettante mensile viene decurtato del 3% al mese a partire dal sesto mese di percezione o dall'ottavo mese se il lavoratore all’atto della domanda ha già compiuto almeno 55 anni d’età.
L’importo massimo spettante è definito, per l’anno in corso (2024), in 1.550,42 euro lordi al mese.
Durante il periodo in cui il lavoratore frontaliere disoccupato precepisce la Naspi viene comunque riconosciuta la contribuzione figurativa utile per il pensionamento.
Dal 1° marzo 2024, la nuova procedura online dedicata alle prestazioni di disoccupazione, secondo quanto indicato dal portale dell'Inps, è diventata la modalità esclusiva di presentazione delle domande della Naspi per cittadini, contact center e patronati. Il messaggio 23 febbraio 2024, n. 804 indica i percorsi di accesso al servizio per i cittadini e per i patronati.
I lavoratori con figli minori e/o coniuge a carico dovranno presentare un’autocertificazione dello stato di famiglia e le attestazioni di reddito dell’intera famiglia degli ultimi due anni oltre alla carta d’identità e al codice fiscale del coniuge e/o di ogni figlio.
I lavoratori in malattia/infortunio con contratto a tempo indeterminato devono presentare la domanda NASPI solo una volta chiuso il caso di malattia/infortunio o comunque terminata la copertura salariale da parte dell’assicurazione. Sarà necessario presentare la dichiarazione di fine copertura salariale rilasciata dall’assicurazione svizzera e il certificato di idoneità al lavoro rilasciato dal proprio medico curante (scarica modello).
Gli interessati che in passato hanno aperto una partita IVA devono presentare al momento della domanda Naspi una dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate attestante la cessazione di tale attività oppure che il reddito presunto di tale partita Iva per l'anno in corso non supererà i 4800,00 € lordi.
Dopo l’inoltro della domanda di disoccupazione è necessario iscriversi entro 15 giorni ai Centri per l’impiego (o presso le altre strutture convenzionate con i servizi di ricollocamento regionali).
Per i lavoratori dell’edilizia e rami affini: al fine di evitare penalizzazioni per il diritto al prepensionamento, è necessario rilasciare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID) subito il primo giorno lavorativo immediatamente successivo alla fine del rapporto di lavoro. Per maggiori info contatti il suo consulente sindacale.
Guadagno intermedio
La Segreteria di Stato dell’Economia (SECO) estende anche ai lavoratori provenienti da oltreconfine il diritto al cosiddetto “guadagno intermedio”, ovvero una delle principali prestazioni garantite ai lavoratori residenti in Svizzera dalla Legge sull’Assicurazione Disoccupazione (LADI).
I lavoratori frontalieri che subiscono una riduzione della percentuale di lavoro presso la stessa azienda hanno diritto a un’indennità (con il computo del “guadagno intermedio” appunto) che andrà a colmare in parte il salario perduto.
Per averne diritto il lavoratore frontaliere deve ricevere dall’azienda un regolare preavviso di disdetta per la modifica del grado d’occupazione; non sarà invece possibile ridurre l’attività con effetto immediato, ma si dovrà appunto rispettare il periodo di preavviso sancito dal Codice delle Obbligazioni o dai Contratti Collettivi di Lavoro di categoria.
Durante il preavviso il frontaliere deve:
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