Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di un assicuratore che non dovrà versare 40'000 franchi a un ristoratore.
Per i giudici vodesi, che hanno ribaltato la sentenza del Tribunale di commercio del canton Argovia, l'esclusione del rischio di pandemia nella polizza è inequivocabile.
LOSANNA - Un ristorante nel canton Argovia non ha diritto a un risarcimento per la sua perdita di guadagno a causa del Covid-19. Secondo il Tribunale federale (TF) nelle condizioni generali d'assicurazione l'esclusione del rischio di pandemia è infatti inequivocabile.
Il locale aveva stipulato una "assicurazione commerciale PMI" (per piccole e medie imprese) che copriva i beni mobili e la perdita di reddito in seguito a una pandemia. Tuttavia, tale assicurazione esclude la copertura dei danni dovuti ad agenti patogeni quando sono applicabili a livello nazionale o internazionale le ultime due delle sei fasi di sviluppo pandemico previste dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
Esse corrispondono a quando la trasmissione da uomo a uomo del virus è rilevata in almeno due paesi di una delle sei regioni definite dall'OMS (fase 5) e quando la pandemia è nel pieno del suo corso, con focolai su vasta scala in almeno un altro paese di un'altra regione dell'OMS (fase 6).
In seguito alla chiusura ordinata dal Consiglio federale a partire dal 17 marzo del 2020, il ristorante ha subito una perdita di introiti. Ritenendo che le premesse della clausola di esclusione non fossero soddisfatte, il Tribunale di commercio del canton Argovia nel maggio del 2021 ha ordinato alla compagnia di assicurazione di pagare al ristorante 40'000 franchi.
Ma, con una sentenza pubblicata oggi, il TF è giunto alla conclusione opposta e ha accolto il ricorso dell'assicuratore. La corte suprema con sede a Losanna ritiene che la clausola di esclusione non sia né insolita né insufficientemente chiara. La sua interpretazione porta a un risultato inequivocabile: il ristorante doveva essere consapevole che le situazioni più gravi, descritte come fasi pandemiche 5 e 6, erano escluse dalla copertura dei danni in caso di epidemia.
E, secondo la Prima Corte di diritto civile, non è determinante nemmeno il fatto che al momento della stipula dell'assicurazione il sistema di stadi dell'OMS descritto nella polizza non corrispondesse più all'ultima versione utilizzata dall'organizzazione: l'assicurato doveva comunque capire che lo scopo della clausola era di escludere la copertura delle conseguenze più gravi del rischio "epidemia".