Chiesto (e negato) il rinvio del processo nei confronti dell’ex comandante delle guardie di confine Antonini.
LOCARNO - Una bottiglia di Champagne, biglietti d’auguri di Natale e coltellini Victorinox. Queste sono soltanto alcune delle spese di rappresentanza che, tra il 2009 e il 2018, sarebbero state effettuate in seno al Corpo delle guardie di confine utilizzando soldi che avrebbero invece dovuto essere destinati ai bonus per il personale.
Sono i fatti descritti negli atti d’accusa emessi nei confronti dell’ex comandante Mauro Antonini e dell’ex capo dello stato maggiore, da oggi a processo al Tribunale militare 3 - presieduta dal colonnello Mario Bazzi - per reiterata gestione infedele, reiterata falsità in documenti e appropriazione indebita.
Un dibattimento per il quale i difensori avevano chiesto il rinvio. Una richiesta che non è però stata accolta dalla Corte, presieduta dal colonnello Mario Bazzi. La richiesta della difesa si basava su questioni pregiudiziali relative all’atto d’accusa, che - così ha detto l’avvocato Elio Brunetti, patrocinatore di Antonini - «contiene una marea di supposizioni». In particolare per quanto riguarda la determinazione «imprecisa» del momento in cui i reati sarebbero stati realizzati.
La sostituzione dell’atto d’accusa - Il legale - a cui si è associato anche Daniele Meier, difensore del secondo imputato - ha parlato anche di violazione dell’immutabilità dell’accusa. Oggi si è infatti giunti in aula con un atto d’accusa firmato dall’uditore tenente colonnello Martino Righetti e datato 16 novembre 2021, che ne ha sostituito uno precedente, del 6 maggio 2020. «Si tratta di un atto d’accusa nuovo e diverso, come risulta anche evidente dalla descrizione dei fatti, che da una ventina di righe è passata a quattro pagine».
Da truffa a gestione infedele - E anche il reato contestato è cambiato, ha osservato Brunetti. Non si tratta infatti più di reiterata truffa, bensì di reiterata gestione infedele. Eppure i fatti ricalcano quelli del precedente atto d’accusa, pertanto «vi è un implicito abbandono da parte dell’uditore». L’uditore, da parte sua, ha replicato che il reato di truffa non è stato abbandonato, in quanto «la fattispecie di tale reato è riportate nell’atto d’accusa». Un atto d’accusa dettagliato a sufficienza, «perché questo tribunale posa emettere un verdetto» ha affermato il tenente colonnello. Ma Brunetti ha allora ribattuto: «Se mi devo confrontare anche con la truffa, chiedo a maggior ragione il rinvio del dibattimento». E ha parlato di «atto d’accusa pasticciato».
La decisione della Corte - La Corte, motivando la decisione di non accogliere la richiesta della difesa, ha sottolineato che fino all’inizio del dibattimento l’uditore è libero di «sostituire, modificare e correggere il proprio atto d’accusa». E ritiene che l’atto d’accusa sia «sufficientemente chiaro». Non si riscontra, inoltre, l’abbandono di determinati fatti.