Avvocato Europeo Zulay Manganaro Menotti per Ated ICT
Bullismo elettronico o cyberbullismo è espressione che fa riferimento all’uso di informazioni elettroniche e dispositivi di comunicazione per concretare molestie a danno di una persona o di un gruppo di persone (esempio emblematico è la chat di classe).
Il fenomeno presenta molteplici sfaccettature e implicazioni. Di rilievo, le conseguenze a livello psicologico che investono chi ne viene travolto e, a maggior ragione, si sente forte il bisogno di approntare tutela contro questo reato che trae origini dalla versione tradizionale ma ancora molto abusata.
Come noto, gli Stati membri dell’Unesco hanno istituito il primo giovedì di novembre, la giornata internazionale contro la violenza, il bullismo e il cyberbullismo a scuola, riconoscendo dichiaratamente una violazione dei diritti del bambino e degli adolescenti all’istruzione, all’educazione e al benessere psico-fisico.
Il numero di soggetti colpiti è sempre più significativo. Gli attori che intendono contrastare questa forma delittuosa sono numerosi e si mobilitano per promuovere e sensibilizzare, celebrare e far conoscere l’importanza della giornata simbolo, a valere quale lotta continua e instancabile. Come già espresso più volte, il dilagare della versione ultramoderna di questo reato, dipende molto dall’uso (smodato e distorto) che si fa dei supporti tecnologici a disposizione anche dei giovanissimi.
Sappiamo che in Italia, ad esempio, è stata promulgata la legge 29 maggio 2017 n. 71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”. La legge in parola ci aiuta a delineare al suo articolo 1 comma 2 il cyberbullismo come: «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi a oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello d'isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».
La legge e i suoi contenuti non sono andati esenti da critiche per peculiarità giuridiche tecniche. Per menzionarne alcune: la sovrapposizione di condotte; l’online privato di continuum nell’offline; il raccordo con il delitto d'ingiuria che in Italia è stato depenalizzato dal d.lgs. 7/201; la previsione di una procedura di ammonimento disciplinata dall’art. 7, in forza della quale fino al momento in cui non sia presentata denuncia per ingiuria (art. 594 cp italiano), diffamazione (art. 595 cp italiano) e minaccia (art. 612 cp italiano) e trattamento illecito di dati personali commessi sulla rete da minori sotto gli anni quattordici contro altri minorenni, si rende attuabile la procedura di ammonimento già applicata nei casi di stalking.
Al di là di specifiche normative, possiamo riscontrare in questa fattispecie delle caratteristiche specifiche e identificate nell’anonimato, nella pervasività che rende il cyberbullo onnipresente e, indubbiamente, la vastità della platea e il protrarsi nel tempo della divulgazione deplorevole.
Un ulteriore aspetto sollevato dagli esperti è ciò che il cyberbullismo innesca in chi lo pratica. Si fa riferimento all’attivazione di meccanismi di “disimpegno morale” e “diffusione di responsabilità”. Altrimenti detto, il proprio comportamento viene definito semplicemente uno scherzo e, rispettivamente, si tende a negare e/o limitare il proprio coinvolgimento, con il tipico contegno del limitarsi a postare un messaggio ricevuto e che tutti, allo stesso modo, avevano condiviso. A ciò si aggiunga la completa assenza di empatia per mancanza di contatto fisico e visivo, per cui diviene impossibile percepire la sofferenza inflitta al prossimo.
In questo scenario non dobbiamo scordare che in 67 Paesi sono ancora ammesse le punizioni corporali a scuola, ragion per cui, il bullismo e il cyberbullismo sono sì fenomeni tipicamente giovanili ma non si può trascurare il fatto che, talvolta, questa forma di violenza è perpetrata da insegnanti e personale scolastico.
Sono svariate le forme inammissibili del bullismo sul web. Parliamo di flaming per designare messaggi online volgari e violenti finalizzati a offendere la vittima; impersonation o scambio di persona (da cui si possono ravvisare gli estremi di altri reati ancora più gravi) con cui si inviano messaggi spacciandosi per qualcun altro per pubblicare o spedire messaggi raggirando il destinatario. Il trickery tende a carpire la fiducia della vittima (non importa se ragazzo o ragazza) per poi farle uno scherzo spietato. Non possiamo dimenticare in questa triste lista il cyberstalking che investe anche le persone adulte (statisticamente in prevalenza donne). Al pari dello stalking comporta molestie continue e minacce sul web che possono ben proiettarsi anche nella vita reale. È appena il caso di ricordare che il filone può intrecciarsi strettamente con altre tipologie delittuose di difficile individuazione e qualificazione ma pur sempre pericolosamente lesive.
Il cyberbashing è conosciuto come il pestaggio e il maltrattamento di un coetaneo da parte di un gruppo di ragazzi, mentre qualcuno riprende l’aggressione con un video che viene poi pubblicato su internet, con visualizzazioni infinite.
Al desolante caso del gioco Blue whale è legata la parola harassment, a sua volta fonte di molestie sul web, spingendosi addirittura alle minacce di morte; con il doxing occorre confrontarsi con la diffusione di dati personali e particolari sulla rete, mentre la denigration è la versione più “civilizzata” dello “sparlare”, parlare male di qualcuno. Una pessima abitudine che appartiene, ahimè, a troppe persone anche adulte, spinta sul web e fatta di cattiveria straordinaria, volta a emarginare ed escludere il bersaglio.
Il filo conduttore è fatto – a prescindere dalle definizioni – di dolore e danno reso pubblicamente. Vi è un messaggio rilasciato dalla direttrice generale dell’Unesco, Audrey Azoulay, del 5 novembre 2020, di cui riporto soltanto l’incipit quale contrassegno di impegno e fiducia per tutti: «Speriamo che questa prima giornata internazionale contro la violenza e il bullismo, compreso il cyberbullismo, crei una consapevolezza globale sulla portata del problema e sulla necessità di porvi fine il prima possibile. Come studenti, genitori, membri della comunità educativa e cittadini comuni, abbiamo tutti un ruolo da svolgere per fermare la violenza e il bullismo nelle scuole».