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Valute e FrontiereFrontalieri e trasferte: cosa prevede il nuovo accordo

13.06.24 - 08:00
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Frontalieri e trasferte: cosa prevede il nuovo accordo

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"Sono un lavoratore frontaliere con rientro giornaliero e spesso l'azienda per cui lavoro in Svizzera mi chiede di andare in trasferta, al di fuori della Confederazione, anche per più giorni. Ma come vengono inquadrate fiscalmente le trasferte dei lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera alla luce del nuovo accordo sulla tassazione?" La domanda, ne siamo certi, se la pongono in molti tra quanti ogni giorno varcano il confine italo-svizzero per andare a lavorare nei Cantoni che hanno delle dogane in comune con il Bel Paese.

I "nuovi e i "vecchi" frontalieri

Come noto, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Legge italiana di ratifica n. 83/2023, Italia e Svizzera hanno proclamato ufficialmente l’entrata in vigore del nuovo Accordo sulla tassazione dei lavoratori frontalieri, dal quale emergono due figure di lavoratori frontalieri: "nuovi" e "vecchi". I primi, ovvero quanti hanno firmato un contratto di lavoro dopo il 17 luglio 2023, devono pagare l'imposta alla fonte nel Cantone di lavoro (secondo aliquote pari all’80% di quelle ordinarie) e in aggiunta dovranno poi pagare l’IRPEF in Italia secondo le aliquote ordinarie, con detrazione per quanto già pagato in Svizzera e con una serie di agevolazioni fiscali negoziate all’interno della Legge italiana n. 83/2023. I cosiddetti "vecchi" frontalieri, ovvero quanti hanno avuto tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023 (anche solo per un breve periodo di tempo) un contratto di lavoro in Svizzera con i requisiti di frontaliere, continueranno invece a essere tassati esclusivamente in Svizzera fino alla pensione, anche in caso di cambiamento del posto di lavoro o di periodi di disoccupazione. La tassazione in Svizzera avverrà sempre tramite il sistema delle imposte alla fonte.


Cosa prevede il nuovo accordo per le trasferte

Come fatto notare dal sindacato OCST, dal Protocollo Aggiuntivo all'Accordo sulla tassazione entrato in vigore il 18 luglio 2023, in merito alle trasferte, nel Paragrafo 2 si legge: "Con riferimento al rientro giornaliero, resta inteso che, a meno che le autorità competenti decidano diversamente, a un lavoratore frontaliere che soddisfa le altre condizioni è consentito, in linea di principio, di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile. I giorni di ferie e di malattia non sono conteggiati in questo limite".

Dall'OCST precisano poi che rientrano nel conteggio dei 45 giorni sia le notti di trasferta (ma non i turni di lavoro ordinari eseguiti di notte) sia le trasferte al di fuori dei confini svizzeri. Non rientrano invece nel conteggio i giorni di telelavoro (o smart working).


Inquadramento fiscale delle trasferte

In altri termini, un lavoratore frontaliere ai sensi del nuovo Accordo del 2020 deve quindi, in linea di principio, tornare quotidianamente al suo domicilio principale nello Stato di residenza. Tuttavia, è consentito di non rientrare quotidianamente nel luogo di residenza principale per motivi professionali (ovvero per le cosiddette trasferte) per un massimo di 45 giorni per anno civile.


Cosa accade se si supera il limite di 45 giorni per le trasferte

Se il limite di 45 giorni lavorativi per anno civile viene oltrepassato, il lavoratore perderà lo status di frontaliere ai sensi del nuovo Accordo del 2020 per l’anno in questione.


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