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Valute e FrontierePrevidenza sociale: Svizzera, in vigore la nuova AVS 21

15.01.24 - 08:30
CambiaValute.ch
Previdenza sociale: Svizzera, in vigore la nuova AVS 21

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Dall’1 gennaio 2024 è entrata in vigore la riforma AVS 21 che garantisce il finanziamento della previdenza sociale svizzera per i prossimi 7 anni

La riforma dell’AVS (Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti), approvata con un referendum il 25 settembre 2022, è entrata ufficialmente in vigore l’1 gennaio 2024. Due le modifiche principali previste dalla nuova AVS:

    • La modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 21);
    • il finanziamento supplementare dell’AVS mediante l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto.

Modifiche che si riflettono su tre punti fondamentali:

    • età di riferimento pensionabile per uomini e donne a 65 anni
    • misure compensative studiate per le donne dell’età di transizione (nate tra il 1961 e 1963)
    • maggior flessibilità nella riscossione delle rendite AVS

La riforma prevede un finanziamento supplementare dell’AVS ricavato dall’aumento dell’IVA. L’aliquota ridotta verrà aumentata dal 2,5 al 2,6% mentre quella normale dal 7,7 all’8,1%.

Cos’è l’AVS?

L’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) è il pilastro centrale della previdenza sociale svizzera ed è basata su tre pilastri: l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), l’assicurazione per invalidità (AI) e le prestazioni complementari (PC) costituiscono il primo pilastro, obbligatorio, che deve garantire un minimo esistenziale di base. Il secondo pilastro, anch’esso obbligatorio, è la previdenza professionale (Cassa pensioni). Infine la previdenza personale facoltativa costituisce il terzo pilastro della previdenza svizzera.

L’AVS nasce nel 1925 quando venne approvato un articolo della Costituzione per la creazione di un fondo assicurativo per la vecchiaia e per i superstiti, con lo scopo di garantire una sicurezza materiale durante il pensionamento e di impedire la creazione di situazioni di difficoltà economica a fronte dell’eventuale perdita di un genitore o del coniuge.

Cosa cambia con la riforma?

Con la riforma AVS 21 l’età di pensionamento viene portata a 65 anni (età di riferimento) sia per gli uomini che per le donne. Dal 2024 è possibile decidere quando ritirare la propria pensione: se lo si fa prima dei 65 anni si incorrerà in una riduzione della rendita, se lo si fa dopo si otterrà al contrario un supplemento al vitalizio. È inoltre possibile rinviare la riscossione della pensione anche senza continuare a lavorare.
Per le donne l’aumento dell’età pensionabile sarà graduale e avverrà in quattro fasi: a partire dal 1 gennaio 2025 verrà aumentata di tre mesi la soglia di riferimento delle donne nate nel 1961 che potranno andare in pensione a 64 anni e 3 mesi; nel 2026 le donne nate nel 1962 avranno un’età di riferimento di 64 anni e 6 mesi e infine nel 2027 le donne nate nel 1963 avranno come soglia 64 anni e 9 mesi. Dal 2028 sarà applicata a tutti l’età di riferimento di 65 anni.

Misure compensative per le donne nate tra il 1961 e il 1969

La riforma prevede anche delle misure compensative per limitare i disagi che potrebbero incontrare le donne che ricadono nell’età di transizione, cioè quelle nate tra il 1961 e il 1969, ormai prossime alla pensione:

    • le donne in età di transizione potranno iniziare a riscuotere la pensione già a 62 anni di età, con una minore riduzione della rendita rispetto al normale. Inoltre, più il reddito medio conseguito prima della riscossione è basso, minore sarà la riduzione sulla rendita. Per le donne nate dal 1970 in poi si applica invece la regola stabilita anche per gli uomini, anticipo concesso dai 63 anni con una riduzione normale della rendita;
    • Le donne in età di transizione che invece non anticiperanno la riscossione della pensione otterranno un supplemento contributivo in base all’età e al reddito (sarà maggiore per chi ha un reddito minore), che oscilla tra i 12,50 e 160 franchi al mese (con carriera contributiva completa). In caso di periodi senza contributi, il supplemento verrà ricalcolato di conseguenza.

Maggiore flessibilità nella riscossione dell’importo

Con la riforma non è solo possibile decidere se anticipare o no la riscossione della pensione ma si può anche scegliere di riscuoterne solo una parte, tra il 20% e l’80% del totale. Con questa opzione si incorre in una riduzione proporzionale dell’importo per ogni mese di anticipo. È inoltre possibile aumentare la percentuale di riscossione una sola volta, dopodiché si deve necessariamente riscuotere l’intero importo.

Analogamente è anche possibile scegliere di rinviare la riscossione di una parte della pensione oltre i 65 anni e modificare la percentuale una sola volta prima di dover riscuotere l’intero importo.

La legge consente infine di combinare l’anticipo di una parte della pensione con il rinvio della parte restante. Anche in questo caso è concessa una sola modifica dell’importo tra i 63 e i 70 anni.

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Questo articolo è stato realizzato da CambiaValute.ch, non fa parte del contenuto redazionale.
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