Prima dei lockdown obbligati dall'epidemia di Covid, il telelavoro, ovvero il cosiddetto "smart working" per dirla all'anglosassone, era una pratica ben poco diffusa a livello globale. Poi, come noto, dal 2020 in poi questo modus operandi è diventato un'opzione richiesta sia da parte dei lavoratori che dalle aziende in tutto il mondo. E anche dopo che le emergenze per il Coronavirus sono terminate, lo smart working è rimasto molto in voga, ovviamente in maniera limitata a quei mestieri e professioni che lo consentono. In questo contesto, Svizzera e Italia non fanno eccezione, tanto che è stato normato anche nel nuovo accordo fiscale per i frontalieri entrato in vigore il 18 luglio 2023.
Smart working: le normative per i frontalieri
Per comprendere cosa prevede la legge, occorre anzitutto distinguere tra "vecchi" e "nuovi" frontalieri, ossia tra i lavoratori assunti con contratto in Svizzera prima della data cruciale del 18 luglio e quelli assunti dal 18 luglio in poi.
Iniziamo dai primi. In base a quanto comunicato dal sindacato OCST, il cosiddetto vecchio frontaliere (con rientro giornaliero, che abita nei comuni di confine con i cantoni Ticino, Grigioni e Vallese e la cui attività lavorativa è iniziata tra dicembre 2018 e il 17 luglio 2023) che pratica smart working per un massimo del 25% del tempo di lavoro complessivo non ha impatti per quanto riguarda i vincoli a livello di assicurazioni sociali e fisco. Se invece supera il 25% ma non il 49,99% del tempo in smart working, perde lo statuto di "vecchio frontaliere" per l'anno di imposta corrente e ha l'obbligo di effettuare la dichiarazione dei redditi in Italia. In particolare, la quota parte di reddito prodotta nei giorni di telelavoro verrà tassata esclusivamente in Italia (senza far valere la detrazione per l'imposta alla fonte pagata in Svizzera), mentre per il reddito restante potrà essere fatto valere il credito di imposta. Ancora, entro il 31 marzo dell'anno successivo, il lavoratore avrà la possibilità di effettuare la pratica di tassazione correttiva in Svizzera per chiedere il rimborso della quota parte di imposta alla fonte trattenuta sul reddito prodotto nei giorni di telelavoro. Nel caso in cui invece il lavoratore frontaliere dovesse superare la soglia del 49,99% del tempo in smart working, scatterà l'obbligo di annuncio del dipendente all'INPS, del pagamento del relativo contributo sull'intero salario annuo, ci sarà l'esenzione dal pagamento dell'AVS e, non ultimo, la casa del telelavoratore verrà registrata come sede dell'azienda.
Per il cosiddetto "nuovo frontaliere" (con rientro giornaliero, che abita nei comuni di confine con i cantoni Ticino, Grigioni e Vallese e la cui attività lavorativa è iniziata dopo il 17 luglio 2023), praticare fino a un massimo del 25% del tempo di lavoro complessivo in smart working non ha impatti per quanto riguarda i vincoli a livello di assicurazioni sociali e fisco. Dal 25% al 49,99% del tempo lavorativo complessivo in smart working, il nuovo frontaliere è invece obbligato al pagamento dell'imposta alla fonte nella misura del 100% (e non più dell'80%) ed è obbligato ad effettuare la dichiarazione dei redditi in Italia. In particolare, la quota parte di reddito prodotta nei giorni di telelavoro verrà tassata esclusivamente in Italia (senza far valere la detrazione per l'imposta alla fonte pagata in Svizzera), mentre per il reddito restante potrà essere fatto valere il credito di imposta. Ed entro il 31 marzo dell'anno successivo, il lavoratore avrà la possibilità di effettuare la pratica di tassazione correttiva in Svizzera per chiedere il rimborso della quota parte di imposta alla fonte trattenuta sul reddito prodotto nei giorni di telelavoro.
Infine, precisa l'OCST, per quanto riguarda il frontaliere non fiscale (residente in un comune oltre i 20 km dal confine e con rientro giornaliero o settimanale) fino al 49,99% non c'è nessun cambiamento a livello di imposta alla fonte in Svizzera e deve effettuare la dichiarazione dei redditi in Italia. In particolare, la quota parte di reddito prodotta nei giorni di telelavoro verrà tassata esclusivamente in Italia (senza far valere la detrazione per l'imposta alla fonte pagata in Svizzera). La quota parte di reddito prodotta nei giorni di lavoro svolti in presenza in Svizzera verrà invece tassata con detrazione dell'imposta alla fonte. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il lavoratore avrà la possibilità di effettuare la pratica di tassazione correttiva in Svizzera per chiedere il rimborso della quota parte di imposta alla fonte trattenuta sul reddito prodotto nei giorni di telelavoro. Oltre il 49,99% scatta l'obbligo di annuncio del dipendente all'INPS, del pagamento del relativo contributo sull'intero salario annuo, c'è l'esenzione dal pagamento dell'AVS e la casa del telelavoratore verrà registrata come sede dell'azienda.
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