Secondo il Tribunale federale la procedura non può essere imposta se una parte si oppone.
I giudici del Mon Repos hanno quindi annullato una decisione del Tribunale commerciale di Zurigo a seguito del ricorso dell'imputato che si era rifiutato di partecipare all'udienza su Zoom.
LOSANNA - Il Tribunale federale (TF) ha annullato una decisione del Tribunale commerciale del cantone Zurigo presa in videoconferenza a causa del coronavirus. Questa procedura non può essere imposta se una parte vi si oppone, afferma l'Alta Corte.
A fine febbraio i dibattimenti erano stati fissati per il 7 aprile 2020. A causa della pandemia, il vice presidente del tribunale zurighese ha deciso che l'udienza si sarebbe svolta in videoconferenza con l'applicazione per smartphone "Zoom Cloud Meetings". La difesa si è opposta e ha chiesto l'annullamento della sentenza. L'imputato non ha partecipato all'udienza e il tribunale ha accolto in toto il ricorso contro di lui.
Nessuna base legale - Il Tribunale federale ha però annullatola decisione e accolto il ricorso dell'imputato. A suo avviso non vi è alcuna base giuridica per ordinare una videoconferenza contro il parere di una parte e il tribunale zurighese non può invocare la straordinaria situazione dovuta alla pandemia.
I giudici del Mon Repos sottolineano che il codice di procedura civile (CPC) prevede che i dibattimenti si svolgano durante un'udienza che riunisce fisicamente le parti e i membri del tribunale. L'uso dei mezzi di comunicazione elettronici è stato considerato dal legislatore, ma alla fine è stato scartato.
In un procedimento civile, il ricorso a tali mezzi presuppone l'accordo delle parti, aggiunge la prima Corte di diritto civile. Nel suo progetto di revisione della CPC, il Consiglio federale propone di creare una base giuridica per la raccolta di determinate prove mediante videoconferenza. Un tribunale però non dovrebbe anticipare questo sviluppo.
Ordinanza Covid tardiva - Inoltre l'ordinanza del Consiglio federale sulle misure nel settore della giustizia legata al Covid-19, pur prevedendo una procedura di questo tipo, è entrata in vigore il 20 aprile 2020, due settimane dopo il procedimento dinanzi al tribunale di Zurigo. Essa non è quindi applicabile in questo caso specifico.
Visto che la decisione di procedere con una videoconferenza è inammissibile, il Tribunale federale non ha neppure esaminato le possibili lacune di sicurezza di "Zoom Cloud Meetings" citate nel ricorso dell'uomo.