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SVIZZERA«Statuto S per maschi ucraini: sono rifugiati o disertori?»

16.09.24 - 19:41
L'interrogazione inoltrata alle Camere federali da parte del consigliere nazionale Piero Marchesi.
TiPress
Fonte RED
«Statuto S per maschi ucraini: sono rifugiati o disertori?»
L'interrogazione inoltrata alle Camere federali da parte del consigliere nazionale Piero Marchesi.

BERNA - “Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati”. 

Il terzo capoverso dell'articolo tre della Legge sull'asilo (LAsi) è servito da base all'interrogazione inoltrata oggi alle Camere federali da parte del consigliere nazionale Piero Marchesi (UDC). «Questo capoverso era stato aggiunto soprattutto in riferimento ai numerosi eritrei che nel loro Paese non erano perseguitati, ma che cercavano rifugio in Svizzera per evitare il servizio militare», spiega Marchesi, il cui atto è stato formulato prendendo spunto dalla petizione del 10.09.2024 al Consiglio federale da Giorgio Ghiringhelli.

«V’è da chiedersi se tale capoverso non debba essere applicato anche per quei maschi dai 25 ai 60 anni che, per evitare il reclutamento nell’esercito ucraino, hanno chiesto rifugio in Svizzera».

Secondo informazioni giornalistiche «sarebbero diverse centinaia di migliaia gli ucraini che si sono recati all’estero per evitare la mobilitazione, sfuggendo in tal modo agli ufficiali reclutatori, o che non hanno provveduto ad aggiornare i propri dati personali presso gli appositi centri. Sempre secondo il citato servizio giornalistico, la Segreteria di Stato della migrazione avrebbe riferito che in Svizzera risiedono all’incirca 11'000 uomini tra i 18 ed i 60 anni che potenzialmente sarebbero toccati dalla legge ucraina sulla mobilitazione».

Gli uomini ucraini dai 25 ai 60 anni che cercano rifugio in Svizzera «per evitare di prestare servizio militare e di difendere il loro Paese dall’invasione russa devono dunque essere considerati dei “rifugiati” ai sensi della summenzionata Convenzione, oppure – dura lex, sed lex - vanno ritenuti dei “non rifugiati” ai sensi dell’art. 3 cpv 3 della Legge sull’asilo?».

Le domande al Consiglio federale:

1) Fare chiarezza sull’interrogativo sollevato da questo atto e dalla Petizione del Sig. Giorgio Ghiringhelli.

2) Specificare quanti sono gli ucraini maschi fra i 25 ed i 60 anni attualmente residenti in Svizzera che godono dello statuto di rifugiati S e che potenzialmente sarebbero sottoposti alla Legge ucraina sulla mobilitazione.

3) Indicare quanto questi potenziali “disertori” costano alla Confederazione e ai Cantoni.

4) Se intende adottare un'interpretazione più rigorosa della legge.

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