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CANTONENatale, ecco le aperture straordinarie dei negozi

25.10.24 - 10:17
Il Dipartimento delle finanze e dell'economia ha dato l'ok. Tre le domeniche interessate.
TiPress
Fonte Red
Natale, ecco le aperture straordinarie dei negozi
Il Dipartimento delle finanze e dell'economia ha dato l'ok. Tre le domeniche interessate.

BELLINZONA - Il periodo natalizio si avvicina. Così, il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) comunica di aver autorizzato le aperture straordinarie dei negozi di ogni genere.

Ecco i giorni interessati:

    • Domenica 1° dicembre, dalle 10 alle 18
    • Domenica 15 dicembre, dalle 10 alle 18
    • Domenica 22 dicembre, dalle 10 alle 18

Qui di seguito le principali disposizioni della legge federale sul lavoro (LL) e della relativa ordinanza (OLL1) «al cui rigoroso rispetto vengono richiamate le parti interessate».

Consenso del lavoratore - art. 19 cpv. 5 LL
Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore la domenica senza il suo consenso. Per l’occupazione durante le aperture delle succitate domeniche ogni lavoratore deve dunque firmare il proprio consenso al lavoro domenicale.
Supplemento salariale - art. 19 cpv. 3 LL
Il lavoratore che viene occupato durante le domeniche ha diritto al supplemento salariale del 50% per le ore prestate.
Compensazione per lavoro domenicale - art. 20 cpv. 2 LL – 21 cpv. 3, 5, 6 e 7 OLL1
Se durante l’occupazione alla domenica la durata del lavoro non supera le 5 ore il lavoratore deve compensarle in tempo libero entro le 4 settimane seguenti. Se l’occupazione alla domenica supera le 5 ore il lavoratore ha diritto a un riposo compensativo di 35 ore consecutive (24 ore più 11 ore consecutive di riposo giornaliero) nella settimana di lavoro corrente o successiva al lavoro domenicale. Il giorno di riposo compensativo per il lavoro domenicale che supera le 5 ore deve essere accordato in un giorno lavorativo e non può quindi cadere nel giorno in cui il lavoratore fruisce abitualmente del suo giorno libero.
Quando il lavoratore è chiamato a prestare lavoro domenicale, non può essere occupato per più di 6 giorni consecutivi.
Occupazione dei lavoratori alla domenica – art. 20 cpv. 1 LL
Un lavoratore può essere occupato al massimo per due domeniche consecutive. Il giorno di riposo settimanale deve cadere di domenica almeno una volta ogni due settimane.
Lavoro straordinario - art. 25 cpv. 1 OLL1
La domenica non può essere svolto lavoro straordinario. Pertanto, durante l’occupazione alla domenica, la durata settimanale per singolo lavoratore non può superare la durata massima settimanale prevista dalla LL (45 o 50 ore).
Occupazione di giovani – art. 31 LL
I giovani fino ai 18 anni compiuti non possono essere occupati durante le aperture domenicali.

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