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CANTONENovità legislative per l’anno fiscale 2023

17.01.23 - 10:24
Il DFE comunica diversi adeguamenti normativi ai fini della determinazione delle imposte.
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Novità legislative per l’anno fiscale 2023
Il DFE comunica diversi adeguamenti normativi ai fini della determinazione delle imposte.

BELLINZONA - Novità in vista per l'anno fiscale 2023. A comunicarlo è il DFE: a partire dal 1 gennaio, sono entrati in vigore diversi adeguamenti normativi, ai fini della determinazione delle imposte a partire dall’anno fiscale IN CORSO. Inoltre, sono stati aggiornati i relativi decreti esecutivi e alcune circolari.

Ecco il testo del DFE

Adeguamenti della Legge tributaria (LT) in relazione alla modifica del Codice delle obbligazioni (CO) del 19 giugno 2020
Dal 1. gennaio 2023 il capitale azionario non dovrà più essere obbligatoriamente costituito in franchi svizzeri ma potrà essere determinato in alcune valute estere riconosciute. Se il capitale azionario è espresso in una di queste valute estere, la stessa dovrà essere impiegata anche per la contabilità e la presentazione dei conti (art. 621 cpv. 2 CO). A livello fiscale, questa modifica si ripercuote sui nuovi artt. 80 cpv. 1bis della Legge sull’imposta federale diretta (LIFD), nonché 101 cpv. 1bis e 102 cpv. 1bis LT i quali precisano che l’utile netto imponibile deve comunque essere convertito nella nostra moneta nazionale ai fini della riscossione dell’imposta sull’utile e sul capitale in franchi svizzeri.

In secondo luogo, la modifica del CO ha introdotto un nuovo strumento finanziario per le società denominato Margine di variazione del capitale (art. 653s e segg. CO), il quale permette alle società di capitali di autorizzare nei propri Statuti il Consiglio di amministrazione ad aumentare o ridurre il capitale azionario o sociale fino al 50% per un periodo massimo di cinque anni. Da un punto di vista fiscale, queste decisioni di aumento o riduzione possono toccare il capitale azionario o sociale, ma anche le riserve di apporti di capitale costituite tramite apporti, aggio e/o pagamenti suppletivi, e ciò senza conseguenze sull’imposta sul reddito. Per limitare possibili abusi, in particolare per evitare che le società quotate cessino di versare dividendi imponibili sfruttando unicamente l’esenzione data dal margine di variazione del capitale, gli artt. 20 cpv. 8 LIFD e 19 cpv. 8 LT prevedono di compensare gli aumenti e le riduzioni di capitale per tutta la durata del margine di variazione, basandosi su un valore netto. Solo la parte di apporti che eccedono le riserve rimborsate può pertanto essere considerata come riserva da apporti di capitale.

Prestazioni transitorie ai sensi della Legge sui disoccupati anziani (LPTD)
A inizio luglio 2021 sono state introdotte tramite la LPTD delle prestazioni transitorie che garantiscono la copertura del fabbisogno vitale fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento alle persone che hanno esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione dopo il compimento del 60o anno di età. Ritenuto che tali prestazioni transitorie sono erogate in funzione dell’effettivo bisogno e rispecchiano in parte il modello delle prestazioni complementari, si giustifica la loro esenzione dalle imposte, a far tempo dal 1. luglio 2021.

Adeguamenti della LT alla Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette (LAID) in relazione alla Legge sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) (fondo riservato a investitori qualificati L-QIF)
La modifica della LICol, la quale dovrebbe entrare in vigore nel corso del 2023, introduce una categoria di fondi riservata a investitori qualificati (L-QIF) dispensata dall’obbligo di autorizzazione e di approvazione da parte dell’Autorità di vigilanza. Si vuole in questo modo offrire agli investitori qualificati un’alternativa svizzera a strumenti esteri analoghi. Tali fondi non costituiscono una nuova forma giuridica indipendente di investimento collettivo di capitale ma devono rivestire una delle forme giuridiche già esistenti in Svizzera per gli investimenti collettivi di capitale. Da un punto di vista fiscale, questa categoria di fondi determina in particolare un adeguamento degli artt. 49 cpv. 2 LIFD e 59 cpv. 2 LT, laddove è precisato che un L-QIF con possesso fondiario diretto è trattato fiscalmente alla stregua di un fondo immobiliare con possesso fondiario diretto. Gli adeguamenti alle predette disposizioni entreranno in vigore contestualmente all’entrata in vigore degli adeguamenti alla Legge sugli investimenti collettivi di capitale. E’ previsto altresì l’aggiornamento dell’Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol), in particolare in relazione ai nuovi artt. 126a e segg. OICol.

Autorizzazione generalizzata all’uso del numero di assicurato dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)
A fronte della recente modifica della LAVS tutte le autorità federali, cantonali e comunali sono autorizzate a partire dal 1. gennaio 2023 a utilizzare sistematicamente il numero di assicurato dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (NAVS) per adempiere ai propri compiti assegnati dalla legge. La vecchia base legale inserita all’art. 185a cpv. 2 LT risulta pertanto superflua e può essere abrogata.

 

I principali adeguamenti normativi di pertinenza cantonale sono riportati qui di seguito.

Abrogazione dell’istituto delle Attestazioni vincolanti connesse ai trasferimenti di proprietà immobiliari
A far tempo dal 1. gennaio 2022 l’importanza dell’istituto delle Attestazioni vincolanti si è notevolmente ridotto in quanto la maggioranza delle ipoteche legali non iscritte a RF non sono più opponibili ai terzi acquirenti proprietari del pegno, indipendentemente dalla data della loro costituzione (v. artt. 836 Codice civile e 44 cpv. 3 titolo finale CC). Contestualmente all’abolizione del predetto istituto e a maggior tutela del terzo acquirente, si giustifica l’estensione dell’effetto liberatorio dato dal pagamento integrale del deposito ai sensi dell’art. 253a cpv. 4 LT a tutte le ipoteche legali ancora esistenti e non iscritte a RF, incluse quelle che non richiedono ex lege tale iscrizione.

Per maggiori informazioni relative a questo tema, di particolare interesse per i notai, vi invitiamo a voler visitare il sito internet della Divisione delle contribuzioni (DdC), alla seguente pagina: https://www4.ti.ch/dfe/dc/sportello/abolizione-delle-attestazioni-vincolanti

Nel medesimo contesto, sono state aggiornate anche la Circolare n. 8 sull’Ipoteca legale del fisco e la n. 26 sul Deposito. Tutte le circolari della Divisione delle contribuzioni sono consultabili e stampabili sul nostro sito internet: https://www4.ti.ch/dfe/dc/basi-legali/circolari/circolari-attuale

Introduzione della facoltà per l’autorità fiscale di chiedere la menzione del differimento degli utili immobiliari (TUI) a RF
L’art. 125 LT disciplina i casi di differimento dell’imposta sugli utili immobiliari, tra i quali sono inclusi i reinvestimenti in immobilizzi necessari all’azienda (lett. f) e l’alienazione di una abitazione primaria a condizione che il ricavo sia destinato entro un termine di due anni all’acquisto o costruzione in Svizzera di un’abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo (lett. g). Nel caso di alienazione d'immobili oggetto precedentemente di uno o più differimenti, il calcolo finale dell’imposta sugli utili immobiliari tiene conto anche dell’utile conseguito con i trasferimenti pregressi oggetto di tassazione differita. In presenza di casi complessi e/o di numerosi passaggi di mano collegati a più differimenti, la DdC ha ritenuto opportuno inserire all’art. 125 LT un secondo capoverso che permetta all’autorità fiscale di chiedere la menzione a RF dei predetti differimenti sul nuovo fondo. Tramite tale menzione, la DdC beneficia ora di un ulteriore strumento di controllo per evitare in casi specifici il rischio che utili di per sé imponibili, con il passare del tempo, risultino difficilmente rintracciabili.

Introduzione in caso di divorzio, separazione legale o di fatto, della facoltà per l’Autorità fiscale di riscuotere degli acconti e di restituire delle eccedenze d'imposte non dovute in parti uguali
Considerato che la questione relativa alle modalità di ripartizione degli acconti ancora dovuti o pagati, nonché delle eccedenze da restituire dopo la decadenza della responsabilità solidale tra coniugi, è spesso fonte di attriti tra contribuenti divorziati o separati, è stata introdotta una base legale che permette all’autorità fiscale di procedere in determinati casi alla ripartizione in parti uguali. In particolare, l’autorità fiscale può procedere in questo senso in caso di mancate istruzioni congiunte, istruzioni tardive o istruzioni discordanti da parte dei coniugi o partner registrati oppure in caso di mancanza di altri elementi oggettivi e facilmente identificabili che permettano all’Ufficio esazione e condoni di ripartire agevolmente gli acconti o le eccedenze considerando equamente la capacità contributiva dei diretti interessati, in particolare tramite la restituzione in proporzione ai redditi (v. artt. 241 cpv. 2bis e 247a LT).

Modifica dell’art. 45 cpv. 2 LT relativo al metodo di calcolo per la valutazione dei titoli non quotati
Il predetto articolo di legge è stato aggiornato conformandolo al metodo pratico già previsto dalla Circolare n. 28 del 28 agosto 2008 della Conferenza svizzera delle imposte per la valutazione delle società non quotate. Il nuovo testo di legge fa ora unicamente riferimento al valore intrinseco dei titoli, da intendersi come valore venale determinato prendendo in considerazione sia il valore di reddito sia il valore di sostanza dei titoli. Seguendo i disposti della Circolare, esso permette inoltre di derogare al predetto metodo e di basarsi in determinate circostanze solo sul valore di sostanza, ad esempio nel periodo di avviamento di una nuova società (start-up).

Iniziativa parlamentare elaborata del 17 ottobre 2022 relativa all’aumento delle deduzioni dei premi di cassa malati per figli e altre persone bisognose a carico
Nella seduta di Gran Consiglio del 14 dicembre 2022 è stata approvata l’iniziativa elaborata che prevede l’introduzione di una deduzione supplementare dei premi di cassa malati pari a franchi 1'200 per ogni figlio o persona bisognosa a carico. In particolare, il Parlamento ha introdotto un nuovo art. 32 cpv. 1bis LT, il quale prevede che le deduzioni cui all’art. 32 cpv. 1 lett. g) LT siano aumentate di 1’200 franchi per ogni figlio o persona bisognosa per cui il contribuente può far valere la deduzione prevista dall’articolo 34 cpv. 1 lett. a) o b) LT. Riservato l’esito del referendum, il nuovo capoverso dell’art. 32 LT entrerà in vigore con effetto retroattivo al 1. gennaio 2023.

Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali
Nel predetto decreto, valido per il 2023, i tassi d'interesse rimunerativi sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza e sul rimborso delle eccedenze di deposito sono rimasti invariati allo 0,10%, così come il tasso di interesse di ritardo fisso al 2,50%.

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