I motivi che ci hanno spinto a chiudere una parte del blog. E un'avvocato spiega a cosa va incontro chi scrive commenti di odio.
LUGANO - Da alcune settimane, come avete potuto notare, su molte notizie non vi è più la possibilità di scrivere un commento. Abbiamo ridotto la possibilità di commentare le notizie, e questa nostra scelta editoriale sta suscitando un po’ di malcontento e qualche critica ingiusta.
Quando 26 anni fa (eh si, era proprio il 1998) decidemmo di aprire il blog e permettere ai lettori di dibattere sugli argomenti più disparati, ci sembrava di fare qualcosa di rivoluzionario: un blog aperto a tutti, un punto di incontro virtuale dove dibattere sulle notizie. Il tutto senza censura da parte nostra, se non per eliminare commenti volgari, offese gratuite, ingiurie, espressioni razziste o bestemmie.
Molte cose sono cambiate nel corso degli anni. Internet è cambiato. La società è cambiata. In Svizzera, come nel resto del mondo, chi opera nel settore digitale non ha potuto fare a meno di notare un vertiginoso aumento dell’odio espresso attraverso i social.
E lo constatiamo anche noi quotidianamente leggendo centinaia di commenti carichi di violenza verbale, offese, attacchi personali, insulti. Insomma, una mancanza generale di rispetto che ha assunto una dimensione che non ci aspettavamo. E soprattutto che non riusciamo più a gestire con le nostre forze.
Da qui la decisione di ridurre le notizie commentabili, di non aprire il blog su news che affrontano temi delicati che infiammano facilmente gli animi. Non chiudiamo del tutto il blog perché crediamo ancora nella forza della libertà di saper esprimere le proprie idee con educazione, rispetto e quel senso di civiltà che ognuno di noi dovrebbe inseguire.
Quindi non possiamo accettare chi ci attacca di applicare la censura, di mettere il bavaglio alla libertà di espressione. La possibilità di commentare c’è ancora, ed è presente su determinate notizie, quasi tutte su quelle che vengono firmate dal giornalista.
E i commenti vengono letti e seguiti con maggiore attenzione da parte nostra, perché – è fondamentale ricordarlo – quando un utente lascia un commento non è solo chi scrive ad assumersi la responsabilità di ciò che viene detto, ma anche chi ospita il commento. Quindi noi.
Una situazione delicata che puo’ rivelarsi facilmente un campo minato. Facciamo chiarezza con l'Avvocato Clarissa David dello studio btc.legal sa.
Nel momento in cui una persona scrive un commento ingiurioso all’interno di un blog su un sito online e dovesse scattare una denuncia, a cosa va incontro la persona querelata e il sito che ha ospitato il commento?
Se una persona o un’impresa dovessero subire dei commenti diffamatori, calunniosi o di odio in generale su un blog online, possono querelare l’autore dei commenti. I reati di diffamazione e calunnia sono infatti punibili solamente a querela di parte dalla persona offesa. In ogni caso, non solo le diffamazioni e le ingiurie dirette nei confronti di una singola persona o di un gruppo ben determinato rappresentano un reato penale. Infatti, il 1° luglio 2020 è entrato in vigore nel Codice penale svizzero l’art. 261 bis revisionato, disposizione che punisce le discriminazioni e l’incitamento all’odio sia nei confronti di persone o gruppi di persone individuabili e definite, sia nei confronti di gruppi di persone più indefiniti. (vedi box sotto).
Le persone toccate nella loro personalità da commenti discriminatori o di odio hanno diritto di rispondere se la lesione è stata causata dai media e possono avviare anche una procedura civile finalizzata a proibire una lesione imminente, a far cessare una lesione attuale o a far accertare l’illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti. Dal canto loro, i media hanno un’importante responsabilità nell’ambito del rispetto della dignità delle persone e nell’eliminazione delle discriminazioni.
Infatti, secondo la Dichiarazione e le Direttive dei doveri e dei diritti dei giornalisti, questi ultimi sono tenuti ad eliminare dai media commenti online che riportano affermazioni razziste e discriminatorie penalmente rilevanti. Se i giornalisti non procedono in questo modo, violano il loro Codice deontologico.
Se la Magistratura dovesse richiedere i dati personali dell’utente (quindi nome e cognome) che ha scritto un commento ingiurioso, l’editore è obbligato a dare le informazioni oppure è possibile opporsi?
In questi casi, i giornalisti e gli editori sono obbligati a fornire le informazioni. Essi non hanno infatti alcun segreto professionale a cui appellarsi e la trasmissione di dati richiesti da un’autorità inquirente sottostà al Codice di procedura penale.
Quali condanne prevede il Codice penale per l’utente che ha scritto il commento?
I reati lesivi dell’onore, ossia la diffamazione, l’ingiuria e la calunnia sono reati perseguibili a querela di parte e vengono puniti con una pena pecuniaria o, solamente per la calunnia, con una pena detentiva sino a tre anni. Il reato di discriminazione e incitamento all’odio è invece perseguibile d’ufficio e l’autore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Quali sono i requisiti che caratterizzano la diffamazione questi reati?
Il reato della diffamazione si realizza quando una persona, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla sua reputazione, mentre la calunnia sussiste quando una persona, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla sua reputazione.
Commette invece ingiuria chi offende con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona. Come già detto, invece, il reato di discriminazione e incitamento all’odio punisce ogni atto che nega pubblicamente ad una persona, implicitamente o esplicitamente, il diritto ad un’esistenza in condizioni di parità per motivi di razza, etnia, religione o per l’orientamento sessuale.
Le richieste di scuse possono avere un peso nella risoluzione del caso?
Le scuse non sono un elemento attenuante considerato dall’autorità penale, ma possono comunque rappresentare un gesto che potrebbe portare la persona colpita dal reato a non presentare una querela penale, oppure a ritirarla. Ciò non vale tuttavia per l’art. 261 bis CP, essendo un reato perseguibile d’ufficio. Una volta entrati nel procedimento penale, l’autore del reato lesivo dell’onore ha la possibilità di ritrattare davanti al giudice come non vero quanto egli ha detto. La ritrattazione può portare ad un’attenuazione della pena.
L’art. 261 bis del Codice penale svizzero
È punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria chiunque: (i) incita pubblicamente all’odio o alla discriminazione contro sia una persona, sia un gruppo di persone, indefinito, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale; (ii) propaga pubblicamente un’ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone; (iii) nel medesimo intento organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa; (iv) pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l’umanità.