Lo ha stabilito il Tribunale cantonale turgoviese respingendo il ricorso di un motociclista ripreso a viaggiare a 211 km/h.
FRAUENFELD - È legittimo misurare la velocità di un veicolo con un drone. Lo ha stabilito il Tribunale cantonale turgoviese respingendo il ricorso di un motociclista ripreso da uno di questi strumenti mentre viaggiava a 211 km/h.
Dopo averlo filmato dal cielo, le forze dell'ordine avevano usato il video per calcolare la sua velocità basandosi sul tempo da lui impiegato per coprire una certa distanza.
Per i giudici, la procedura usata è ammissibile. Hanno quindi respinto la richiesta di assoluzione del motociclista - condannato in primo grado per eccesso di velocità - che faceva leva sul fatto che la polizia non avrebbe dovuto usare un drone per mancanza di base legale, dato che non è calibrato per misurare la velocità.
Secondo la sentenza, questo strumento non deve invece essere approvato e testato dall'Istituto federale di metrologia (METAS), visto che non rientra nel campo di applicazione dell'ordinanza sul controllo del traffico stradale e delle relative disposizioni di attuazione.
Il tribunale ha pure sottolineato che non c'è stata una sorveglianza permanente del traffico tramite le riprese del drone. La polizia si è mossa solo dopo aver sospettato che il motociclista si fosse comportato come un pirata della strada. Egli aveva già attirato l'attenzione guidando sulla ruota posteriore su una strada di campagna.
Per l'alta corte, la registrazione video effettuata dalla polizia con un drone è «ammissibile nelle circostanze date» nell'ambito di un procedimento penale. La legge turgoviese sulla protezione dei è stata rispettata.
L'uomo è stato condannato a una pena detentiva di 18 mesi sospesi e al pagamento di una multa di 2200 franchi. Dovrà inoltre pagare tutte le spese procedurali. La sentenza può ancora essere impugnata davanti al Tribunale federale.