Alcune sentenze del Tribunale federale richiedono adeguamenti del quadro giuridico
BELLINZONA - Il segreto professionale di medici, infermieri e personale sanitario si scontra con l’obbligo di segnalazione di possibili reati e l’interesse pubblico a far emergere reati penali gravi. E lo fa con alcune sentenze del Tribunale federale, a ricorsi interposti proprio da alcuni medici. Che portano le autorità cantonali a dover valutare eventuali ulteriori adeguamenti del quadro giuridico. Ne dà notizia il Consiglio di Stato.
«Svuota di contenuto il segreto professionale»
L’obbligo per gli operatori sanitari di segnalare alle autorità penali possibili reati contro l’integrità fisica è previsto dalla legge sanitaria ticinese sin dal 1954. Ma nell’ambito della revisione adottata dal Gran Consiglio l’11 dicembre 2017, l’obbligo di segnalazione di reati all’origine di malattie, lesioni o decessi è stato esteso ad altri reati perseguibili d'ufficio, se perpetrati da un operatore sanitario. Gli stessi doveri sono poi stati imposti pure ai dirigenti di strutture o servizi sanitari. Ma per alcuni medici l’obbligo di dare informazioni all’autorità di perseguimento penale «risultava eccessivamente ampio e svuotava così di contenuto il segreto professionale»; si sono quindi rivolti al Tribunale federale.
«I pazienti potrebbero non parlare per paura»
L’Alta Corte ha ritenuto che l’obbligo di segnalazione così come ripreso dalle norme precedentemente in vigore sia formulato in termini troppo generici. In questa forma potrebbe quindi indurre i pazienti bisognosi di cure a non rivolgersi al medico oppure a sottacergli informazioni importanti per stabilire una terapia adeguata. Il Tribunale federale ha quindi limitato l’obbligo di informare l’autorità penale all’annuncio di casi di decessi per cause non naturali, a esclusione dei casi di lesione o malattia.
Sì all'obbligo per le direzioni amministrative e sanitarie
I Giudici di Losanna hanno poi annullato la norma sul dovere di denunciare gli operatori sanitari anche in caso di altri reati perseguibili d’ufficio, ritenendola troppo generica e difficilmente praticabile. L’obbligo di segnalazione da parte delle direzioni amministrative e sanitarie per i reati perpetrati dai loro dipendenti è invece stato ritenuto ammissibile, nella misura in cui risulta a sua volta ristretto alla comunicazione dei soli decessi sospetti.
L'autorità di vigilanza ha diritto a sapere
Pure respinta è stata la richiesta di annullare la norma che ha codificato l’inopponibilità del segreto professionale all’autorità di vigilanza sanitaria qualora chieda informazioni per assolvere i suoi compiti ispettivi, in quanto tali compiti, che sono svolti nell’interesse dei pazienti, sarebbero di fatto altrimenti impediti. È infine parimenti stata tutelata la norma secondo cui non soggiacciono al segreto professionale le segnalazioni inerenti ai casi in cui vi sia fondato sospetto di prescrizione o dispensazione non adeguata di stupefacenti.
Adeguamenti in vista?
Tenuto conto dei chiarimenti apportati da queste sentenze, le autorità cantonali dovranno valutare, ad esempio la sostituzione dell’obbligo con la facoltà di segnalazione di determinati reati, nella ricerca di un nuovo equilibrio tra l’interesse, accresciuto, alla protezione del segreto medico e quello al perseguimento penale.