Lo ha stabilito una sentenza del TAF, chiamato ad esprimersi sull'espulsione di una donna siriana verso la Croazia.
La donna aveva annunciato l'intenzione di sposare un connazionale ammesso provvisoriamente in Svizzera da diversi anni. Essendo incinta di diversi mesi, è poi ritornata in Svizzera per vivere con lui.
SAN GALLO - La Convenzione europea dei diritti umani esige che il diritto al rispetto della vita familiare sia esaminato nell'ambito di una procedura di Dublino. Questo principio si applica anche quando una persona è ammessa provvisoriamente in Svizzera.
Lo ha stabilito una sentenza del Tribunale amministrativo federale (TAF), chiamato ad esprimersi sull'espulsione di una donna siriana verso la Croazia.
L'esame della sua domanda d'asilo aveva stabilito la competenza di quel paese e non della Svizzera. La donna aveva tuttavia annunciato l'intenzione di sposare un connazionale ammesso provvisoriamente in Svizzera da diversi anni.
Dopo la sua partenza, la donna si è tenuta in contatto con l'amico. Essendo incinta di diversi mesi, è poi ritornata in Svizzera per vivere con lui. Da allora, la coppia si è sposata e ha avuto un secondo figlio.
La donna siriana si è sempre opposta al ritorno in Croazia, sostenendo che lei, il marito e i due figli formano una famiglia degna di protezione ai sensi dell'articolo 8 (sul diritto al rispetto della "vita privata e familiare", ndr.) della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU).
La Segretaria di Stato della migrazione (SEM) ha riconosciuto l'esistenza di una vera relazione familiare, ma ha respinto l'applicazione dell'articolo 8 della CEDU poiché il marito è stato ammesso solo provvisoriamente. Nella sua sentenza pubblicata mercoledì, il TAF respinge questa interpretazione.
I giudici di San Gallo hanno infatti stabilito che una famiglia può chiedere che sia esaminato il rispetto dei diritti stabiliti nella CEDU, indipendentemente dal permesso di soggiorno della persona che vive in Svizzera.
L'articolo 8 non dà alcun diritto assoluto a risiedere insieme in Svizzera. Esige invece che la richiesta d'asilo sia trattata solo quando l'interesse della famiglia a rimanere supera l'interesse pubblico a far rispettare una decisione di trasferimento.
Nel caso specifico, il TAF ha ritenuto che la bilancia degli interessi pesava a sfavore della famiglia. Questo perché la relazione familiare è stata avviata solo dopo l'arrivo in Svizzera, quando la competenza della Croazia era già stata stabilita. L'autrice del ricorso non ha del resto rispettato il divieto di entrata in Svizzera.
In altre parole: la coppia si è sposata e ha dato alla luce il secondo figlio, pur essendo consapevole della precarietà della sua situazione. Nella sua sentenza, il TAF ammette che la separazione della famiglia per la durata del procedimento in Croazia sarà difficile. Ma l'interesse dei bambini e la lunghezza della procedura non cambiano il fatto che la Svizzera non è obbligata ad esaminare la domanda d'asilo della madre.
L'incarto è comunque rinviato alla SEM, che nell'ambito di una procedura di Dublino dispone di un margine di valutazione che le permette di considerare una domanda d'asilo per motivi umanitari. La Corte invita quindi la SEM ad esaminare la questione da questo punto di vista.