La Corte europea dei diritti dell'uomo conferma una sentenza del Tribunale federale su un caso del 2019
BERNA - La Svizzera non ha violato il diritto al rispetto della vita privata e familiare ordinando il ritorno in Thailandia di una bambina di sette anni. Lo pensa la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), che si è chinata sulla vicenda della piccola, rapita e portata nella Confederazione dalla madre dopo un divorzio.
La bambina è nata nel 2012 dall'unione di una svizzera e un francese. L'anno seguente, la coppia si è trasferita in Thailandia, dove la donna era proprietaria di una casa con due appartamenti. Nel 2014 però, i due si sono separati.
La donna nel 2017 ha depositato una domanda di divorzio nel Paese del sud-est asiatico in seguito a sospetti abusi sessuali da parte del padre della bimba. Nella primavera del 2018, è quindi rientrata in Svizzera insieme alla figlioletta, rinnovando la richiesta e sollecitando l'ottenimento dell'affidamento.
Tuttavia, due anni fa il Tribunale cantonale vodese ha predisposto il ritorno della bimba in Thailandia, decisione poi confermata pure dal Tribunale federale (TF). Coinvolta sul dossier, la CEDU, in una sentenza pubblicata oggi, riconosce che vi è stata un'ingerenza nei diritti di madre e figlia. Malgrado ciò, questa misura è prevista dalla Convenzione dell'Aia, che è integrata all'ordine giuridico elvetico. Nel caso specifico, essa persegue lo scopo legittimo di proteggere anche le libertà del padre.
I giudici di Strasburgo ricordano che, in una situazione simile, l'interesse superiore del bambino è predominante su qualsiasi altra considerazione. I tribunali svizzeri hanno proceduto a un esame approfondito della sicurezza della figlia e delle finanze della madre.
In nessun momento, sottolinea la corte, il trasferimento della piccola tutta sola è stato ventilato: la donna ha sempre detto che, all'occorrenza, l'avrebbe accompagnata. Inoltre, la madre non ha intrecciato in Svizzera relazioni così strette da escludere un suo ritorno in Thailandia.
I giudici europei hanno anche constatato che i loro omologhi nella Confederazione hanno concluso in modo non arbitrario che la situazione finanziaria della madre le permetteva di occuparsi della bambina e che non avrebbe dovuto temere conseguenze penali nello Stato asiatico. Le autorità tailandesi si sono inoltre fatte garanti della sicurezza della piccola e del rispetto dei suoi diritti.
In conclusione, il TF, vista la giovanissima età dell'interessata, era nelle condizioni di poter ignorare la sua opinione. I numerosi servizi ed esperti consultati hanno infatti stabilito che la bambina non aveva una consapevolezza tale per distinguere fra il vivere in Thailandia e il vivere con o vicino al padre, né per capire che il procedimento non riguardava la sua custodia, bensì il ripristino della situazione precedente al suo allontanamento illegittimo.