La sentenza della Massima corte riguardo al caso di una giovane zurighese vittima di “stealthing” da parte di un amante.
Dal punto di vista penale la pratica resta quindi in un'area grigia e non è chiaro se la nuova revisione sui reati sessuali in corso a Berna potrà fare chiarezza.
ZURIGO - La legge svizzera ha deciso ancora una volta che lo “stealthing” - la pratica maschile di sfilarsi il profilattico all'insaputa (e senza consenso) della/del partner durante un rapporto - non è da considerarsi reato. A mettere la parola fine a una causa intentata nel canton Zurigo, e non nascondeva l'ambizione di diventare un precedente, è stato il Tribunale federale.
Stando alla Massima corte, come riporta 20 Minuten, lo “stealthing” non rientra nella definizione di reato dell'articolo 191, ovvero degli “Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere”. In questo senso, la decisione collima con quella del tribunale distrettuale zurighese di Bülach (ZH) così come un altro procedimento analogo, per il medesimo episodio, nel canton Basilea Campagna.
A sporgere querela, lo ricordiamo, una studentessa allora 19enne vittima del suo amante conosciuto su Tinder. All'epoca, la sessuologa zurighese Yvette Plambeck con 20 Minuten aveva parlato di «uno schiaffo in faccia a tutte le donne», aggiungendo che «oltre allo spregio del consenso dato c'è anche il rischio di contrarre malattie sessualmente trasmissibili».
La sentenza del Tribunale federale arriva in un momento abbastanza delicato per quanto riguarda la discussione attorno alla giurisprudenza per i reati sessuali. In questi giorni in Parlamento, infatti, è in corso la revisione del diritto penale in materia sessuale che dovrebbe essere ultimata lunedì prossimo (13 giugno) al Consiglio degli Stati.
In base a quanto ne sappiamo, il testo che verrà verosimilmente approvato seguirà la formula del dissenso esplicito - ovvero del «No, significa no» - e non quella del consenso esplicito - ovvero del «Sì, significa sì».
Sebbene, secondo molti questa impostazione - e in generale le diverse novità al passo con i tempi introdotte dalla revisione - sia ritenuta un notevole passo avanti, sono diversi a ritenersi insoddisfatti. Il motivo è da ricercarsi nella tutela maggiore del modello del consenso esplicito, soprattutto in casi in cui la vittima è impossibilitata a darlo.
In questo ambito non è ancora chiaro dove potrebbe posizionarsi giuridicamente una pratica come lo stealthing - che al momento gravita in un area grigia - e se potrebbe essere considerata alla stregua di violenza sessuale o di stupro.