Potrà essere versata anche dopo il 16 settembre per accudimento dei figli, quarantena o eventi cancellati.
BERNA - Il Consiglio federale ha deciso di prorogare la validità dell’ordinanza Covid-19 sulla perdita di guadagno. L’indennità potrà quindi essere versata dopo il 16 settembre 2020 a quanti siano stati messi in quarantena, ai genitori i cui figli non possono essere accuditi da terzi e ai lavoratori indipendenti costretti a interrompere la loro attività in seguito alla chiusura di strutture o al divieto di svolgere manifestazioni.
Un aiuto destinato ai lavoratori indipendenti e alle persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro la cui attività subisce restrizioni significative è inoltre attualmente in discussione in Parlamento nel quadro dei dibattiti sulla legge COVID-19.
Cura dei figli - Per quanto riguarda i genitori che devono interrompere l’attività lucrativa per accudire i figli, l'impossibilità di affidarli a terzi dovrà derivare dalla chiusura, ordinata dalle autorità, di un istituto (asilo nido, scuola o istituto speciale) oppure da un caso di quarantena.
Quarantena - L'indennità di perdita di guadagno sarà invece versata alle persone messe in quarantena solo se quest'ultima è stata ordinata dal medico cantonale oppure da un’altra autorità. Le persone messe in quarantena al ritorno da un soggiorno in una regione a rischio che figura sull’elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio continueranno al contrario a non avere diritto all’indennità, tranne se il Paese in questione non era ancora sull’elenco al momento della partenza. Per le persone messe in quarantena il diritto all’indennità resterà limitato a dieci indennità giornaliere.
Lavoratori indipendenti - I lavoratori indipendenti che avranno dovuto interrompere o ridurre in misura significativa la loro attività su ordine delle autorità continueranno ad avere diritto
all’indennità. In caso di chiusura di una struttura, per esempio un bar o un club, il diritto sussisterà per l’intero periodo di chiusura. Inoltre, se una manifestazione sarà stata vietata dalle autorità competenti, i lavoratori indipendenti impossibilitati a fornire una prestazione in questo contesto avranno diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. Le indennità giornaliere saranno versate per i giorni durante i quali la manifestazione avrebbe dovuto svolgersi e per il periodo di preparazione.
Tutte le prestazioni concesse in base all’ordinanza in vigore fino al 16 settembre 2020 scadranno automaticamente a quella data. Le persone che si trovano in una delle situazioni descritte sopra dovranno presentare una nuova richiesta alla loro cassa di compensazione.