Il Consiglio federale ha approvato un ulteriore contributo finanziario a favore dei Cantoni.
La somma forfettaria va ad aggiungersi ai circa 18mila franchi annui per persona quale contributo alle spese per alloggio, cure mediche e aiuto sociale.
BERNA - Nella seduta del 13 aprile 2022, il Consiglio federale ha approvato un contributo finanziario a favore dei Cantoni di 3000 franchi per rifugiato con statuto di protezione S, in particolare per la promozione dell’apprendimento linguistico. In occasione della consultazione, i Cantoni hanno sostanzialmente appoggiato la relativa proposta della Segreteria di Stato della Migrazione (SEM). «L’apprendimento linguistico è importante affinché le persone coinvolte possano velocemente trovare lavoro e partecipare alla vita sociale», sottolinea il Consiglio federale, che ha concepito lo statuto di protezione S per i profughi ucraini in modo tale che sia loro possibile intraprendere rapidamente un’attività lucrativa.
Lo scorso 12 marzo - ricordiamo - il Consiglio federale aveva attivato lo statuto di protezione S per i rifugiati ucraini. La Confederazione indennizza le spese sostenute dai Cantoni per l'alloggio, l'aiuto sociale e le cure mediche versando una somma forfettaria globale di circa 18'000 franchi annui per persona. Ma poiché lo statuto S è concepito in vista del ritorno, la legge sull'asilo non prevede il versamento ai Cantoni di una somma forfettaria a favore dell'integrazione. La Confederazione ha tuttavia riconosciuto che è necessario corrispondere un contributo, in particolare per le misure finalizzate all'apprendimento linguistico: è soltanto imparando la lingua locale che queste persone potranno partecipare in modo adeguato alla vita sociale e lavorativa conformemente all'obiettivo del Consiglio federale, nonché acquisire competenze utili in vista di un successivo ritorno.
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia aveva incaricato la SEM di esaminare, di concerto con i Cantoni, l'eventuale necessità di misure specifiche per la promozione dell'apprendimento linguistico. L'assistenza e il sostegno delle persone con statuto S spettano in linea di principio ai Cantoni a cui sono state assegnate. Nel quadro dei programmi cantonali di integrazione sono già disponibili strutture idonee aperte anche ai titolari dello statuto S, in particolare per fornire a questi ultimi prime informazioni e consulenza e promuoverne le competenze linguistiche e di base. Con il contributo finanziario federale, i Cantoni possono fissare ulteriori priorità per i rifugiati ucraini con statuto S quanto a promozione dell'apprendimento linguistico, accesso al mercato del lavoro e sostegno ai bambini e alle famiglie.
In occasione della consultazione, la maggioranza dei Cantoni ha appoggiato l'approccio della SEM e la procedura ritenendola concreta ed efficiente, pur essendo del parere che a medio termine l'importo di 3'000 franchi a persona sia insufficiente. Visto l'incerto evolversi della situazione e il fatto che lo statuto S presuppone il rientro nel Paese di provenienza, il Consiglio federale considera tale importo adeguato. Nel corso dell'anno verranno, in ogni caso, raccolti dati in vista di un'eventuale proroga del programma di sostegno, qualora lo statuto S debba essere prolungato allo scadere dell'anno.