Dal primo aprile del prossimo anno l'iter procedurale in caso di sospensione della patente sarà velocizzato.
Lo ha stabilito oggi il Consiglio federale, attuando due mozioni trasmesse dal Parlamento.
BERNA - Nel caso di ritiro di una licenza di condurre o per allievo conducente, la polizia dovrà trasmettere il documento all'autorità cantonale entro tre giorni lavorativi, precisa una nota dell'Esecutivo. Lo stesso vale per targhe o licenze di circolazione sequestrate. Oggi non esiste alcun termine al riguardo.
Dal canto suo, l'autorità cantonale avrà a disposizione dieci giorni lavorativi per restituire il documento al titolare se non possiede elementi sufficienti per dubitare seriamente della sua idoneità alla guida e quindi disporre perlomeno la revoca preventiva.
Inoltre, su richiesta scritta del titolare, la prima almeno tre mesi dopo il provvedimento definitivo di sospensione preventiva della licenza, l'autorità avrà 20 giorni di tempo per confermare la decisione o restituirgli il documento.
Inoltre, l'autorità cantonale potrà mantenere la riservatezza di segnalazioni per dubbi sull'idoneità alla guida di terzi solo a condizione che sia dimostrato il sussistere di un interesse da tutelare, ovvero se la mancata forma anonima può recare grave pregiudizio al segnalante.
L'autorità di revoca avrà pure facoltà di autorizzare gli interessati a guidare per lavoro durante la sospensione della patente disposta per infrazione lieve, per esempio per eccessi di velocità contenuti, in modo da ridurre il rischio per gli autisti di perdere il posto di lavoro.
La deroga non si applica a chi commette infrazioni medio-gravi o gravi, per esempio guida sotto l'effetto di stupefacenti, né ai titolari di licenze sospese a tempo indeterminato o revocate definitivamente per ragioni di sicurezza. Infine, gli spostamenti necessari all'esercizio della professione possono essere autorizzati solo a chi è stata ritirata la patente al massimo due volte nell'arco di cinque anni.