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SAN GALLO Sei mesi di salari malgrado il licenziamento in tronco

26.04.23 - 12:00
L'ex dipendente FFS era stato lasciato a casa per sospette malversazioni. Ma l'azienda ha violato il suo diritto di essere ascoltato
TiPress (archivio)
Fonte ats
Sei mesi di salari malgrado il licenziamento in tronco
L'ex dipendente FFS era stato lasciato a casa per sospette malversazioni. Ma l'azienda ha violato il suo diritto di essere ascoltato

SAN GALLO  - Un ex dipendente delle Ferrovie federali svizzere (FFS) sospettato di malversazioni ottiene una indennità equivalente a sei mesi di stipendio nonostante il suo licenziamento con effetto immediato. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ritiene che il suo diritto di essere ascoltato è stato violato durante il procedimento.

L'azienda, per la quale l'uomo lavorava dal 2004, ha sporto denuncia a fine ottobre 2020 presso il Ministero della Confederazione (MPC) per complicità di infedeltà nella gestione pubblica.

A metà marzo 2021, le FFS allo scadere di un divieto di comunicazione imposto dagli inquirenti, hanno esonerato il dipendente dall'obbligo di lavorare. Dopo un colloquio all'inizio di settembre, l'uomo è stato licenziato con effetto immediato il 22 dello stesso mese.

In una sentenza pubblicata oggi, il Tribunale amministrativo federale accoglie parzialmente il ricorso dell'interessato. Ritiene che le FFS abbiano violato il suo diritto di essere ascoltato rifiutando senza motivo una proroga del termine per prendere posizione e un accesso al dossier nella sua totalità. Questa irregolarità giustifica la concessione di una indennità di sei mesi di salario lordo.

D'altra parte, il tribunale considera che il periodo di undici mesi dalla denuncia permette ancora di pronunciare un licenziamento immediato. In effetti le FFS si sono rivolte più volte all'MPC per sapere quando avrebbero potuto comunicare con il loro dipendente. L'autorizzazione è stata loro rilasciata solo a metà agosto 2021. In queste circostanze, non si può rimproverare al datore di lavoro di aver tardato ad agire.

Concretamente, le FFS rimproverano all'ex dipendente di aver falsificato documenti a favore dell'azienda di una conoscente. Inoltre, il ricorrente non ha dichiarato un'attività accessoria né un conflitto di interessi. In queste condizioni, il rapporto di fiducia si era rotto e non si poteva esigere che le FFS proseguisse il rapporto di lavoro, conclude la corte.

La sentenza non è definitiva e può essere impugnata davanti al Tribunale federale.

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