Tra gli obiettivi quello di adottare celermente misure preventive di polizia come divieti d'entrata o espulsione
BERNA - Il Consiglio federale, nella seduta odierna del 4 settembre, ha adottato e trasmesso al Parlamento il messaggio concernente la legge federale che vieta Hamas e le organizzazioni associate.
La legge punta a rafforzare la sicurezza interna della Svizzera «e contribuisce a far rispettare il diritto internazionale pubblico. Fornisce alle autorità federali gli strumenti necessari per procedere contro eventuali attività di Hamas o il sostegno all'organizzazione in Svizzera», spiega la nota governativa.
Dettagli - Il divieto riduce sia il rischio che Hamas e le organizzazioni associate si servano della Svizzera come luogo di rifugio, sia il pericolo che vengano compiute attività terroristiche sul territorio svizzero. Inoltre consente alle autorità di adottare con maggiore facilità ed efficienza misure preventive di polizia quali divieti d'entrata o espulsione. Inoltre agevola l'assunzione di prove nei procedimenti penali perché crea chiarezza e maggiore certezza del diritto per le autorità di perseguimento penale e consente loro di procedere in modo più mirato contro chi sostiene Hamas.
Inoltre per gli intermediari finanziari il divieto produce certezza del diritto nella lotta al finanziamento del terrorismo. L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) può scambiare più facilmente informazioni con le autorità partner estere su flussi finanziari correlati a sospetti di finanziamento del terrorismo.
Organizzazioni - Dopo la procedura di consultazione, il Consiglio federale ha precisato nel suo messaggio i requisiti per vietare le organizzazioni associate ad Hamas. Per «associati» si intendono le organizzazioni o i gruppi terroristici particolarmente vicini ad Hamas e che corrispondono ad Hamas per quanto riguarda obiettivi, dirigenti o mezzi. Tali organizzazioni o gruppi sono vietati soltanto se il Consiglio federale ne dimostra la particolare vicinanza ad Hamas. Prima di vietare organizzazioni o gruppi associati ad Hamas, il Consiglio federale deve consultare le commissioni parlamentari competenti in materia di politica di sicurezza. Contro il divieto di un'organizzazione o un gruppo associato può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
Attività umanitaria - Il divieto di Hamas è in linea con gli obblighi internazionali della Svizzera. Tutela i diritti umani e rafforza il rispetto del diritto internazionale umanitario. Gli aiuti umanitari potranno continuare a essere erogati senza essere puniti: l'articolo 260ter CP contiene una clausola di eccezione che si applica ai servizi umanitari. Le organizzazioni umanitarie e le agenzie di assistenza possono proseguire anche in futuro la loro attività di sostegno e di tutela dei membri più vulnerabili e deboli della società nelle zone di crisi e di conflitto.
Validità - Il divieto di Hamas ha conseguenze di ampia portata per le organizzazioni, i gruppi e le persone interessati. «Per questo motivo la validità della legge è limitata a cinque anni». Il Parlamento ha la possibilità di prorogare la durata di validità ricorrendo alla procedura legislativa ordinaria